Intervento errato di mastopessi – Chirurgia estetica – Tribunale di Napoli – Sentenza n. 5298/2024 – Riconosciuta la responsabilità per negligenza del chirurgo plastico.
Oggetto del Giudizio
La controversia, di cui lo Studio ha curato la trattazione, attiene alla responsabilità professionale di un medico chirurgo, chiamato a rispondere dei danni cagionati a una paziente in esito a due distinti interventi di mastopessi con protesi.
Questioni di Diritto
Responsabilità Professionale e Danno Biologico:
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del chirurgo estetico per aver agito con negligenza ed imperizia in occasione di due interventi chirurgici di mastopessi additiva, procurando un danno biologico all’attrice.
Difetto di Consenso Informato:
Il Giudice pur riscontrando che l’informazione fornita alla paziente riguardo alla prima e alla seconda procedura chirurgica era assente e/o carente, ha ritenuto che il profilo dell’insufficienza informativa rimanesse assorbita dal riconoscimento della colpa per responsabilità in capo al sanitario.
Domanda di Garanzia nei Confronti dell’Assicurazione:
Il Tribunale ha accolto la domanda del medico di essere tenuto indenne dalla sua compagnia assicurativa per quanto riguarda il risarcimento dovuto all’attrice. La compagnia assicurativa aveva sollevato diverse eccezioni, tra cui la prescrizione del diritto alla garanzia, la responsabilità esclusiva della struttura sanitaria e la limitata operatività della polizza. Il Tribunale ha rigettato tutte queste eccezioni, affermando che:
La comunicazione del sinistro all’assicurazione era avvenuta tempestivamente.
Non vi era accertamento di responsabilità esclusiva della struttura sanitaria.
La polizza assicurativa copriva il rischio in questione, non essendo applicabile la clausola di secondo rischio.
Non era dimostrato che il medico avesse violato l’obbligo di salvataggio ai sensi dell’art. 1914 c.c.
Spese di Lite:
Il Tribunale ha condannato il medico al risarcimento del danno, così come ha condannato la Compagnia assicurativa a rimborsare al medico le spese di lite sostenute.
Principi Giuridici in evidenza:
Responsabilità Medica:
Nel caso di specie si applica il principio della responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente. Principio basato sul contratto di cura implicito, che impone al medico di eseguire le prestazioni con la diligenza professionale richiesta (art. 1176 c.c. e art. 2236 c.c.). La prova del danno e del nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente è a carico del paziente, mentre il medico deve dimostrare di aver agito con la diligenza dovuta.
Consenso Informato:
Il principio del consenso informato deriva dall’art. 32 della Costituzione Italiana e dalla normativa specifica (L. 219/2017). Il medico ha l’obbligo di informare il paziente in modo chiaro, comprensibile e completo riguardo ai rischi, benefici e alternative degli interventi proposti. La mancanza di consenso informato può comportare un risarcimento per danno alla salute e/o per violazione del diritto all’autodeterminazione, ma il paziente deve specificare e dimostrare il pregiudizio subito.
Assicurazione della Responsabilità Civile:
La questione della copertura assicurativa è regolata dagli articoli 1917 e seguenti del Codice Civile. L’assicurazione deve tenere indenne l’assicurato per le somme che questi è tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento dei danni, entro i limiti del massimale previsto dal contratto. La compagnia assicurativa deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione, salvo il caso di dolo o colpa grave dell’assicurato.
Conclusione
Il Tribunale ha condannato il chirurgo al risarcimento del danno biologico e al pagamento delle spese legali, riconoscendo la sua responsabilità nell’esecuzione degli interventi di chirurgia plastica. La compagnia assicurativa del medico è stata condannata a coprire il risarcimento, salvo una minima quota.



