Articoli

Il diritto al risarcimento danni da mancata diagnosi rappresenta uno dei temi più complessi della responsabilità sanitaria, specialmente quando la tragica fatalità capita poco dopo una dimissione ospedaliera. L’esito di un recente contenzioso curato dallo Studio Legale Colloca-Silvestri offre importanti spunti di riflessione sul rigore richiesto nella gestione del paziente in ambito d’emergenza. Con ordinanza ex art. 185-bis c.p.c., il Tribunale di Napoli (VIII Sez. Civile) ha formulato una proposta conciliativa per un capitale di € 911.263,00, recependo integralmente i profili di colpa professionale emersi in fase istruttoria.

L’accertamento tecnico della mancata diagnosi di infarto

Il giudizio ha riguardato il decesso di un uomo di 54 anni, occorso a brevissima distanza dalla dimissione ospedaliera effettuata dopo soli 65 minuti di osservazione. Per fondare la richiesta di risarcimento danni da mancata diagnosi di infarto, si è dovuto dimostrare specifiche violazioni dei protocolli clinici che hanno determinato la perdita di concrete chance di sopravvivenza del paziente, negligenze poi confermate in CTU. Nello specifico sono emerse le seguenti criticità:

Sottovalutazione dei tempi di monitoraggio: In presenza di dolore toracico sospetto, le Linee Guida ESC (European Society of Cardiology) prescrivono un’osservazione clinica e strumentale di almeno 12 ore. La scelta di dimettere il paziente in poco più di un’ora è stata definita dai periti come “censurabile e imprudente”.

Omissione di indagini biochimiche dirimenti: I CCTTUU hanno accertato il mancato dosaggio della troponina, marker essenziale per la diagnosi di danno miocardico. Tale omissione ha precluso l’attivazione tempestiva delle procedure salvavita.

Lacune nella raccolta dei dati anamnestici: È stata, altresì, rilevata un’assenza di indagine sui fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione e dislipidemia), la cui valutazione avrebbe imposto un protocollo diagnostico di maggiore cautela.

Risarcimento per l’omessa diagnosi e funzione dell’art. 185-bis c.p.c.

Il Tribunale di Napoli, una volta accertato il nesso di causalità tra le omissioni diagnostico-terapeutiche dei sanitari e l’evento infausto, ha proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale applicando i criteri elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, parametro di riferimento nella giurisprudenza di merito per garantire uniformità risarcitoria. In tale cornice valutativa, la proposta transattiva formulata dal giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c., e accettata dall’Ente sanitario convenuto, ha condotto al riconoscimento in favore degli eredi del de cuius di un risarcimento complessivo pari a euro 911.263,00.

Il risarcimento riconosciuto testimonia in modo concreto l’efficacia di una strategia difensiva strutturata, fondata sull’integrazione tra rigorosa impostazione giuridica e approfondita analisi medico-legale. Nel corso dell’istruttoria è stato infatti possibile dimostrare, con puntuale contestazione dei profili scientifici e clinici, le significative deviazioni dalle buone pratiche assistenziali imputabili alla struttura sanitaria. Questo certosino lavoro ha consentito di far emergere la gravità delle condotte omissive e la loro incidenza causale sull’esito lesivo, rafforzando in maniera decisiva l’impianto probatorio attoreo.

In tale contesto si pone la funzione dell’art. 185-bis c.p.c., norma che attribuisce al giudice il potere di formulare, in ogni stato e grado del processo, una proposta di conciliazione quando ritenga che la causa possa essere definita equamente senza attendere la decisione finale. Si tratta di uno strumento deflattivo e sostanziale, che non si limita a sollecitare un accordo tra le parti, ma si fonda su una valutazione prognostica del merito della controversia, alla luce degli elementi istruttori già acquisiti. L’accettazione della proposta consente così di anticipare la tutela effettiva dei diritti lesi, riducendo tempi, costi e alea del giudizio.

La definizione della causa mediante proposta ex art. 185-bis c.p.c., in questo specifico caso, ha garantito ai danneggiati un ristoro congruo e tempestivo, evitando gli inevitabili tempi lunghi della sentenza definitiva e confermando come una difesa multidisciplinare, supportata da un qualificato team medico (cardiochirurgo e medico legale), possa incidere in modo determinante sull’esito del contenzioso in materia di responsabilità sanitaria.

La responsabilità sanitaria richiede un’analisi tecnica rigorosa, fondata sull’integrazione tra competenze giuridiche e medico-legali. Solo un esame puntuale degli atti clinici consente di valutare correttamente errori diagnostici o terapeutici e le reali possibilità di tutela.

Contatta lo Studio per una valutazione professionale del tuo caso.

Il caso

Lo Studio è stato chiamato a occuparsi di una vicenda drammatica, nella quale un paziente, sottoposto a procedura di rivascolarizzazione coronarica, ha perso la vita a seguito di un errore tecnico nella gestione di una complicanza intraoperatoria.
Il Tribunale di Napoli, sulla base di una consulenza tecnica approfondita, ha accertato che la dissezione dell’arteria coronaria occorsa durante l’intervento non fu trattata secondo le regole dell’arte, determinando la formazione di trombosi e il progressivo peggioramento clinico fino al decesso.

Il titolo di responsabilità e l’onere della prova

La sentenza si inserisce nel robusto orientamento che qualifica come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c. Gli eredi hanno assolto all’onere di allegare un inadempimento qualificato, ossia una condotta astrattamente idonea a determinare l’evento dannoso, mentre la struttura non è riuscita a dimostrare né la correttezza della condotta, né l’inevitabilità della complicanza.
Il Giudice ha così riaffermato la distinzione tra il nesso causale, che resta a carico dell’attore, e la colpa, che grava invece sulla parte sanitaria in virtù del principio della “vicinanza della prova”.

Il giudizio controfattuale e il doppio ciclo causale

Di particolare pregio è il passaggio dedicato al nesso eziologico. Il Tribunale ha applicato il criterio del giudizio controfattuale, verificando che, se la complicanza fosse stata gestita diversamente, l’evento mortale sarebbe stato evitato con elevata probabilità logica.
La decisione ripropone così il modello del “doppio ciclo causale”: prima l’accertamento della sequenza naturalistica degli eventi, poi la valutazione della responsabilità qualificata per la violazione delle leges artis. In questo schema trova piena giustificazione la condanna della struttura sanitaria, non avendo provato la natura eccezionale o inevitabile dell’evento.

Il concorso di cause e la gestione delle complicanze

Il Giudice ha attentamente considerato il ruolo delle concause naturali, riconducibili alle condizioni di salute pregresse del paziente, così come la scelta terapeutica consapevole. Tuttavia, ha chiarito che tali elementi non interrompono il nesso eziologico, ma possono influire esclusivamente sulla quantificazione del danno. La presenza di fattori concorrenti non è sufficiente a esonerare la responsabilità medica, qualora questa risulti determinante nella catena causale che ha condotto al decesso.

Lo scrivente, sul punto, osserva – con il massimo rispetto ma con pacata nota critica – che la presunta “scelta terapeutica consapevole” desta perplessità, atteso che il soggetto, cui era stata (forse) illustrata l’opzione chirurgica, era affetto da infarto in atto e presentava un basso livello di scolarizzazione, circostanze che pongono fondati dubbi sull’effettiva comprensione e sulla validità del consenso informato.

Le voci di danno risarcite

Sul piano risarcitorio, il Tribunale ha riconosciuto agli eredi il danno terminale, comprensivo delle sofferenze patite tra la lesione e la morte, liquidato secondo criteri equitativi calibrati sulla durata e sull’intensità del periodo terminale. È stata invece esclusa la voce autonoma del danno tanatologico, in linea con la giurisprudenza prevalente che nega la risarcibilità della “perdita della vita” in sé, in assenza di consapevolezza lucida dell’imminente decesso.

Si evidenzia, altresì, che la struttura sanitaria è stata condannata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali, confermando la responsabilità per l’evento iatrogeno mortale.Sul piano risarcitorio, il Tribunale ha riconosciuto agli eredi il danno terminale, comprensivo delle sofferenze vissute tra la lesione e la morte, liquidato secondo criteri equitativi calibrati sulla durata e intensità del periodo terminale. È stato invece escluso il danno tanatologico come voce autonoma, in linea con la giurisprudenza prevalente che nega la risarcibilità della “perdita della vita” in sé, in assenza di consapevolezza lucida dell’imminente decesso.

Considerazioni conclusive

La pronuncia in questione distingue tra causalità naturalistica e colpa, valorizza il giudizio controfattuale come strumento logico di accertamento e conferma il principio del doppio ciclo causale. Sul piano risarcitorio, riafferma la centralità del danno terminale e l’esclusione del danno tanatologico.
Il caso trattato dallo Studio mostra come un errore tecnico nella gestione di una complicanza possa condurre a un esito fatale e, sul piano giuridico, come la ricostruzione peritale e il corretto inquadramento normativo consentano di affermare la responsabilità della struttura sanitaria.

Leggi qui la sentenza

Lo Studio ha avuto modo di occuparsi di una pronuncia del Tribunale di Napoli che affronta il tema della responsabilità sanitaria in relazione a un danno iatrogeno, inteso come pregiudizio alla salute derivante direttamente dall’atto medico-chirurgico che, non potendo essere qualificato come complicanza inevitabile, si configura quale esito colposo di difetto tecnico. La vicenda trae origine da un intervento di asportazione di una neoformazione laterocervicale, a seguito del quale il paziente riportava una lesione del nervo accessorio spinale con conseguente ipotonia e deficit motorio della spalla destra. La decisione ricostruisce con chiarezza i profili sostanziali e processuali della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, confermando l’orientamento consolidato in materia e valorizzando il ruolo dirimente della CTU.

La qualificazione della responsabilità

Il Tribunale ha qualificato l’azione del paziente come contrattuale, richiamando i principi consolidati a partire da Cass., SS.UU., 22 gennaio 2001, n. 13533. In tale prospettiva, l’attore deve provare il contratto (o anche solo il “contatto sociale”) e allegare l’inadempimento consistente nell’aggravamento o nell’insorgenza di nuove patologie a seguito della prestazione sanitaria. Spetta, invece, alla struttura sanitaria dimostrare che l’evento dannoso sia dipeso da causa a sé non imputabile, ovvero da una complicanza imprevedibile e inevitabile. È dunque ribadito lo spostamento dell’onere probatorio a carico della struttura, che non può limitarsi a mere contestazioni difensive, ma deve allegare circostanze idonee a integrare l’esimente.

Il ruolo della CTU nell’accertamento causale e colposo

La decisione attribuisce un peso determinante all’elaborato peritale, che ha escluso la natura inevitabile della lesione nervosa insorta a seguito dell’intervento.

Secondo i consulenti nominati, il decorso anatomico del nervo interessato non presentava varianti tali da giustificare un rischio intrinseco di lesione. La produzione del danno è stata quindi attribuita a difetti di tecnica operatoria, ritenuti riconducibili a condotta colposa. Il Giudice ha fatto proprie tali conclusioni, osservando come la struttura non avesse formulato rilievi tempestivi né offerto elementi tecnici idonei a contrastare l’impianto motivazionale della CTU. Si ribadisce, così, il valore dirimente della consulenza tecnica, che, ove congruamente motivata, costituisce la base essenziale per la decisione giudiziale.

Giudizio controfattuale e doppio ciclo causale

La decisione richiama sia pure implicitamente la struttura logica del giudizio controfattuale, nella misura in cui l’accertamento della responsabilità è stato ancorato alla verifica della prevedibilità ed evitabilità dell’evento. La CTU, infatti, ha escluso che la lesione nervosa potesse configurarsi come complicanza inevitabile, valorizzando il fatto che, in assenza di errori tecnici, l’esito dannoso non si sarebbe verificato.

In tale prospettiva, la pronuncia aderisce al modello del doppio ciclo causale, che impone di distinguere: da un lato, l’accertamento eziologico-naturalistico, volto a stabilire se la condotta sanitaria sia stata condizione necessaria dell’evento dannoso; dall’altro, la verifica giuridica della colpa, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità del rischio, secondo lo standard della diligenza professionale.

Il Tribunale ha dato rilievo ad entrambi i momenti: ha ricostruito il nesso causale in termini di condizione necessaria e, successivamente, ha escluso che la lesione potesse essere ascritta a fattori non imputabili, ritenendola invece riconducibile a difetti di tecnica operatoria. Ne deriva un’applicazione coerente dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che subordinano l’esclusione della colpa alla prova, da parte della struttura, che il danno costituisca conseguenza di una complicanza non prevedibile né prevenibile secondo la migliore scienza ed esperienza medica.

La liquidazione del danno non patrimoniale

Quanto al risarcimento, il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle milanesi, distinguendo tra danno biologico e danno morale, quest’ultimo escluso in difetto di prova specifica. La struttura sanitaria è stata quindi condannata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali e delle spese di CTU.

Considerazioni conclusive

La sentenza si colloca nel contesto di una giurisprudenza ormai consolidata che: conferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria; ribadisce lo spostamento dell’onere probatorio sulla struttura, onerata della dimostrazione dell’inevitabilità della complicanza; valorizza la CTU come strumento essenziale per accertare la sussistenza della colpa medica e del nesso causale; aderisce all’orientamento che evita duplicazioni risarcitorie nella liquidazione del danno non patrimoniale. La pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma dell’approccio “realistico” della giurisprudenza di merito, volto a garantire effettività alla tutela del paziente senza sacrificare le esigenze di rigore probatorio che gravano sulla struttura sanitaria.

Leggi la sentenza qui