Il diritto al risarcimento danni da mancata diagnosi rappresenta uno dei temi più complessi della responsabilità sanitaria, specialmente quando la tragica fatalità capita poco dopo una dimissione ospedaliera. L’esito di un recente contenzioso curato dallo Studio Legale Colloca-Silvestri offre importanti spunti di riflessione sul rigore richiesto nella gestione del paziente in ambito d’emergenza. Con ordinanza ex art. 185-bis c.p.c., il Tribunale di Napoli (VIII Sez. Civile) ha formulato una proposta conciliativa per un capitale di € 911.263,00, recependo integralmente i profili di colpa professionale emersi in fase istruttoria.

L’accertamento tecnico della mancata diagnosi di infarto

Il giudizio ha riguardato il decesso di un uomo di 54 anni, occorso a brevissima distanza dalla dimissione ospedaliera effettuata dopo soli 65 minuti di osservazione. Per fondare la richiesta di risarcimento danni da mancata diagnosi di infarto, si è dovuto dimostrare specifiche violazioni dei protocolli clinici che hanno determinato la perdita di concrete chance di sopravvivenza del paziente, negligenze poi confermate in CTU. Nello specifico sono emerse le seguenti criticità:

Sottovalutazione dei tempi di monitoraggio: In presenza di dolore toracico sospetto, le Linee Guida ESC (European Society of Cardiology) prescrivono un’osservazione clinica e strumentale di almeno 12 ore. La scelta di dimettere il paziente in poco più di un’ora è stata definita dai periti come “censurabile e imprudente”.

Omissione di indagini biochimiche dirimenti: I CCTTUU hanno accertato il mancato dosaggio della troponina, marker essenziale per la diagnosi di danno miocardico. Tale omissione ha precluso l’attivazione tempestiva delle procedure salvavita.

Lacune nella raccolta dei dati anamnestici: È stata, altresì, rilevata un’assenza di indagine sui fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione e dislipidemia), la cui valutazione avrebbe imposto un protocollo diagnostico di maggiore cautela.

Risarcimento per l’omessa diagnosi e funzione dell’art. 185-bis c.p.c.

Il Tribunale di Napoli, una volta accertato il nesso di causalità tra le omissioni diagnostico-terapeutiche dei sanitari e l’evento infausto, ha proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale applicando i criteri elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, parametro di riferimento nella giurisprudenza di merito per garantire uniformità risarcitoria. In tale cornice valutativa, la proposta transattiva formulata dal giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c., e accettata dall’Ente sanitario convenuto, ha condotto al riconoscimento in favore degli eredi del de cuius di un risarcimento complessivo pari a euro 911.263,00.

Il risarcimento riconosciuto testimonia in modo concreto l’efficacia di una strategia difensiva strutturata, fondata sull’integrazione tra rigorosa impostazione giuridica e approfondita analisi medico-legale. Nel corso dell’istruttoria è stato infatti possibile dimostrare, con puntuale contestazione dei profili scientifici e clinici, le significative deviazioni dalle buone pratiche assistenziali imputabili alla struttura sanitaria. Questo certosino lavoro ha consentito di far emergere la gravità delle condotte omissive e la loro incidenza causale sull’esito lesivo, rafforzando in maniera decisiva l’impianto probatorio attoreo.

In tale contesto si pone la funzione dell’art. 185-bis c.p.c., norma che attribuisce al giudice il potere di formulare, in ogni stato e grado del processo, una proposta di conciliazione quando ritenga che la causa possa essere definita equamente senza attendere la decisione finale. Si tratta di uno strumento deflattivo e sostanziale, che non si limita a sollecitare un accordo tra le parti, ma si fonda su una valutazione prognostica del merito della controversia, alla luce degli elementi istruttori già acquisiti. L’accettazione della proposta consente così di anticipare la tutela effettiva dei diritti lesi, riducendo tempi, costi e alea del giudizio.

La definizione della causa mediante proposta ex art. 185-bis c.p.c., in questo specifico caso, ha garantito ai danneggiati un ristoro congruo e tempestivo, evitando gli inevitabili tempi lunghi della sentenza definitiva e confermando come una difesa multidisciplinare, supportata da un qualificato team medico (cardiochirurgo e medico legale), possa incidere in modo determinante sull’esito del contenzioso in materia di responsabilità sanitaria.

La responsabilità sanitaria richiede un’analisi tecnica rigorosa, fondata sull’integrazione tra competenze giuridiche e medico-legali. Solo un esame puntuale degli atti clinici consente di valutare correttamente errori diagnostici o terapeutici e le reali possibilità di tutela.

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Lo studio ha ottenuto un’importante successo in un complesso caso di responsabilità medica relativo al risarcimento del danno da errato impianto di protesi al ginocchio. Con sentenza del 22 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta da un nostro assistito, il quale, a seguito di un errato intervento di artroprotesi eseguito presso una nota struttura ospedaliera, aveva riportato gravi limitazioni funzionali associate a dolore cronico persistente. La decisione riveste particolare rilievo per l’approfondita analisi dei profili tecnico-medici emersi in sede di accertamento peritale. Il Tribunale ha infatti escluso che l’esito invalidante potesse ricondursi a una mera complicanza dell’intervento, individuando invece specifiche criticità nella tecnica operatoria, in particolare nel posizionamento delle componenti protesiche e nella gestione della rotula, ritenute non conformi alle leges artis. Tali elementi sono stati valutati come causalmente rilevanti nel determinare il peggioramento clinico del paziente. Su queste basi, la pronuncia ha tracciato con chiarezza il confine tra evento avverso inevitabile ed errore tecnico del chirurgo, applicando in modo rigoroso i criteri di responsabilità previsti dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) e facendo ricorso ai più recenti parametri normativi in materia di liquidazione del danno.

La prova dell’errore tecnico: oltre la semplice complicanza

Il fulcro della controversia ha riguardato le modalità di esecuzione dell’intervento chirurgico. L’esito del giudizio è dipeso in larga misura dall’impostazione dell’accertamento tecnico, che ha consentito di verificare la fondatezza della tesi attorea. Dall’analisi svolta in sede peritale è emerso come le argomentazioni della struttura sanitaria, fondate sulla presunta inevitabilità della complicanza, non trovassero adeguato riscontro scientifico. L’approfondimento tecnico ha invece consentito di individuare specifici profili di criticità nell’impianto protesico. In particolare, è stato riscontrato un vizio nel posizionamento delle componenti, con riferimento all’errato orientamento (slope) del piatto tibiale, nonché l’omissione di procedure necessarie a carico della rotula. Tali carenze sono state ritenute rilevanti sotto il profilo tecnico e contrastanti con le leges artis. Il Tribunale ha quindi chiarito che le modalità di esecuzione dell’intervento non potevano ritenersi conformi alla corretta pratica chirurgica, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per errore nell’impianto della protesi di ginocchio.

La responsabilità della struttura e il diritto al risarcimento per errore in protesi al ginocchio

La sentenza ribadisce il consolidato orientamento sulla responsabilità della struttura. Il rapporto tra paziente e ospedale è infatti qualificato come contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile. Tale inquadramento comporta un importante vantaggio processuale per il danneggiato. Una volta provato il nesso tra l’intervento e il peggioramento delle condizioni, spetta alla struttura dimostrare di aver agito con la massima diligenza. Nel caso di specie, l’Ente convenuto non è riuscito a fornire tale prova liberatoria. Di conseguenza, l’ospedale è rimasto pienamente gravato dalle conseguenze della condotta imperita dei propri operatori.

Il danno iatrogeno differenziale e l’autonomia del danno morale

Sotto il profilo della liquidazione, la pronuncia affronta con particolare rigore il tema del danno iatrogeno differenziale. Il paziente presentava una preesistenza patologica quantificata nel 15%, mentre l’invalidità complessiva accertata all’esito dell’intervento risultava pari al 22%. È stato accertato che l’incremento del 7% non costituiva l’evoluzione naturale della patologia preesistente, bensì la diretta conseguenza dell’errore chirurgico, consentendo così al Giudice di isolare il peggioramento di natura iatrogena. La sentenza ha inoltre riconosciuto l’autonomia del danno morale, inteso come sofferenza interiore e perdita di fiducia conseguenti al fallimento di un intervento che avrebbe dovuto garantire un miglioramento della qualità della vita. Si tratta di un pregiudizio che incide sulla sfera più intima del paziente e che viene valorizzato quale voce distinta, capace di cogliere l’aspetto soggettivo del danno oltre il mero dato biologico.

Il calcolo del danno: l’applicazione della TUN nel risarcimento per errore protesi

Un profilo di particolare interesse della pronuncia riguarda l’applicazione della nuova Tabella Unica Nazionale (TUN), introdotta dal D.P.R. del 13 gennaio 2025. Il Tribunale di Napoli ha fatto riferimento a tali nuovi parametri nella liquidazione del danno, assicurando al danneggiato un ristoro improntato a criteri di uniformità ed equità. L’adozione della TUN consente infatti di superare la precedente frammentazione delle tabelle locali, garantendo una valutazione del danno non patrimoniale maggiormente coerente e omogenea sul territorio nazionale.

Risultato e ristoro per il danneggiato

All’esito del giudizio, la struttura sanitaria è stata condannata al pagamento di una somma complessiva pari a circa € 46.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla rifusione integrale delle spese legali e di consulenza tecnica. La pronuncia si inserisce come un precedente significativo, in quanto riafferma la tutela di chi subisce esiti sfavorevoli a seguito di interventi chirurgici eseguiti in violazione dei protocolli scientifici e delle regole di buona pratica imposte dalla medicina moderna.

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Lo studio ha recentemente patrocinato con successo un caso emblematico di responsabilità civile, culminato nella sentenza n. 9524/2025 del Tribunale di Napoli. Il Giudice ha accolto la domanda di risarcimento danni per buca stradale proposta da una cittadina, vittima di una rovinosa caduta in Napoli, zona Vomero. La pronuncia è di particolare interesse poiché riafferma la responsabilità oggettiva dell’ente custode ex art. 2051 c.c. e, contestualmente, delimita con rigore i doveri di attenzione del pedone.

L’obbligo del Comune al risarcimento danni per buca stradale

Il Tribunale di Napoli, uniformandosi all’orientamento della Suprema Corte, ha ribadito che la responsabilità per i pregiudizi cagionati da cose in custodia prescinde dalla colpa dell’ente. Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve unicamente fornire la prova del nesso causale tra lo stato dei luoghi e l’evento lesivo. Nel caso di specie, l’istruttoria ha confermato che la caduta è stata originata da una profonda disconnessione del manto stradale, resa invisibile dal ristagno di acqua e fogliame. Tale condizione integra un’obiettiva situazione di pericolo che l’Amministrazione ha colpevolmente omesso di segnalare.

Inerzia della PA e presupposti per il risarcimento danni da insidia stradale

Un profilo determinante del giudizio ha riguardato la prevedibilità dell’evento. È emerso, infatti, che la pericolosità del sito era nota da tempo: diversi commercianti avevano segnalato il dissesto ai Vigili Urbani nei dieci giorni precedenti l’infortunio. Tale inerzia aggrava la posizione del custode, evidenziando una condotta omissiva rispetto ai primari obblighi di manutenzione. In presenza di fattori di occultamento, come detriti e acqua, l’insidia diventa non percepibile: in tale scenario, la richiesta di risarcimento danni trova pieno fondamento giuridico.

La condotta del pedone non preclude il risarcimento danni per buca stradale

La difesa dell’ente ha tentato di invocare il concorso di colpa della danneggiata, ma il Tribunale ha fermamente rigettato tale tesi. Il Giudice ha chiarito che il dovere di attenzione del passante non può tradursi in un obbligo di costante e sistematico controllo del suolo, poiché ciò risulterebbe incompatibile con le normali modalità del camminare. Pertanto, se l’anomalia stradale non è chiaramente visibile, l’ente proprietario non può eludere l’obbligo di risarcimento danni invocando l’altrui disattenzione.

La quantificazione della somma dovuta a titolo di indennizzo

In linea con i più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, la sentenza distingue nettamente tra il danno biologico — inteso come lesione all’integrità psico-fisica — e il danno morale, inteso come sofferenza interiore autonoma. Sulla base delle Tabelle di Milano, il quantum è stato liquidato complessivamente, includendo postumi permanenti del 7%, inabilità temporanea e spese mediche. Questa pronuncia offre un solido precedente per chiunque necessiti di consulenza legale per infortunistica stradale a fronte di una manutenzione urbana carente.

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Lo studio ha trattato un caso conclusosi con la richiamata sentenza che ha respinto l’opposizione a precetto proposta dall’ex coniuge e rigettato la domanda riconvenzionale volta alla restituzione di somme ritenute sottratte da un fondo costituito in favore del figlio. Il giudice ha riaffermato la natura «alimentare» del credito di mantenimento in favore dei figli, con la conseguente inapplicabilità della compensazione ex art. 477 c.c.; ha inoltre chiarito l’onere probatorio gravante su chi deduce la sottrazione di somme destinate a terzi e valorizzato la continuità della destinazione (dal fondo alla polizza) quale elemento decisivo per escludere un’appropriazione personale.

Principio “guida”: natura alimentare del credito di mantenimento e divieto di compensazione

Il Tribunale di Napoli richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui il credito relativo al mantenimento dei figli — anche maggiorenni se non economicamente indipendenti — ha natura essenzialmente alimentare, con conseguente carattere di indisponibilità e speciale tutela (art. 147 c.c.). Ne discende che la compensazione — in particolare quella invocata dall’opponente come mezzo per estinguere il credito di mantenimento — non è idonea ove ricada su crediti di natura alimentare, posto che l’art. 477 c.c. vieta espressamente la compensazione dei crediti alimentari. Sul punto si sottolinea lo scopo del Legislatore per il quale il divieto non è mera formalità, esso impedisce che il debitore tenti di neutralizzare l’esecuzione per assegni di mantenimento opponendo controcrediti non aventi la stessa natura alimentare.

Continuità della destinazione: dalla forma al contenuto

Nella fattispecie concreta la Corte territoriale ha valutato la sostituzione dello strumento di investimento (da fondo a polizza) non come una distrazione delle somme a fini personali, ma come una preservazione della destinazione originaria a beneficio del figlio. La rilevanza decisiva è data non alla mera movimentazione contabile, bensì alla finalità perseguita e alla circostanza che l’altro coniuge fosse informato con telegramma. In assenza di prova dell’uso personale delle somme, la domanda di restituzione del 50% non può trovare accoglimento.

Agli operatori di diritto apparirà di tutta evidenza  che la prova documentale della destinazione e la tempestiva comunicazione all’altro coniuge rappresentano strumenti probatori forti per il genitore che gestisce strumenti patrimoniali destinati al figlio. Chi agisce per ottenere la restituzione deve dimostrare il pregiudizio patrimoniale e il concreto uso estraneo alla destinazione. Il Tribunale, valutando polizza, comunicazioni e ammissione sulla natura del fondo, ha ritenuto insussistente la prova della sottrazione da parte della convenuta.

I richiami alla giurisprudenza di legittimità

La pronuncia risulta essere in linea con gli orientamenti della suprema Corte di Cassazione che distingue nettamente il credito alimentare a favore dei figli (indisponibile e non compensabile) dalla natura più flessibile dell’assegno in favore del coniuge (che in alcune pronunce è stato ritenuto compensabile). In particolare, la giurisprudenza citata nella motivazione (con richiami a pronunce quali Cass., 04/07/2016 n. 13609; Cass., 24/10/2017 n. 25166; Cass., 26/05/2020 n. 9686; Cass., 14/05/2018 n. 11689; Cass., 18/11/2016 n. 23569) chiarisce i profili distintivi della tutela alimentare e dell’impossibilità di estinguere il relativo credito mediante compensazione con controcrediti di diversa natura.

Riflessione finale

La pronuncia offre uno spunto argomentativo per la tutela del credito alimentare e per la disciplina probatoria nelle controversie sui trasferimenti patrimoniali in ambito familiare. La protezione del diritto dei figli al mantenimento prevale sulla tecnica dispositiva interna del nucleo familiare quando la destinazione rimane invariata e correttamente documentata. Ne deriva che la strategia processuale dovrà concentrarsi sulla documentazione della destinazione e sulla prova dell’uso personale, evitando di fondare la difesa su presunzioni automatiche derivate da semplici movimenti contabili.

Lo Studio si è occupato di una vicenda giunta all’attenzione del Tribunale di Nola, conclusasi con la pronuncia resa in grado di appello il 21 luglio 2025. Tale decisione si colloca nel solco dell’orientamento ormai consolidato, sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, confermando l’impostazione interpretativa adottata nei casi in cui il sinistro sia provocato da veicolo rimasto non identificato.

Il tema, di grande attualità e di frequente ricorrenza nel contenzioso civile, ruota attorno all’individuazione dell’esatto perimetro probatorio che consente al danneggiato di accedere al risarcimento da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da imprese assicuratrici designate ai sensi dell’art. 283 del d.lgs. n. 209/2005.

Il fatto e l’iter processuale

L’origine della controversia è un sinistro occorso nel novembre 2015 in Cercola (NA), durante il quale un pedone, mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali, veniva investita da un motociclo il cui conducente si allontanava immediatamente, senza prestare soccorso. La danneggiata conveniva in giudizio Generali Italia S.p.A., in qualità di impresa designata, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali riportate.

In primo grado, il Giudice di Pace di Sant’Anastasia respingeva la domanda dell’attrice, ritenendo che non fosse stata dimostrata la necessaria diligenza nel tentativo di identificare il veicolo responsabile. A tal fine, il giudicante sottolineava, da un lato, l’assenza dell’indicazione nominativa del testimone nella denuncia-querela e, dall’altro, riteneva non attendibile la deposizione della stessa testimone, in quanto la dinamica da lei descritta appariva inconciliabile con le lesioni effettivamente accertate

In appello, il Tribunale di Nola ha ribaltato l’esito del primo grado, accogliendo integralmente la domanda e condannando l’impresa designata al risarcimento.

Il criterio di prova del sinistro con veicolo non identificato: tra onere probatorio e ragionevolezza

La parte più rilevante della pronuncia è rappresentata dalla ricostruzione delle condizioni giuridiche per ottenere il risarcimento quando il sinistro sia stato causato da un veicolo rimasto non identificato.

Secondo l’art. 283, comma 1, lett. a), del Codice delle Assicurazioni Private, il Fondo di Garanzia è chiamato a intervenire “nei casi di danni alla persona causati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati”. Tuttavia, affinché operi tale garanzia sussidiaria, è necessario che il danneggiato fornisca prova del fatto dannoso, della sua derivazione da un veicolo non identificato e dell’impossibilità di individuarne l’autore, nonostante l’adozione di una condotta diligente.

La sentenza chiarisce che l’onere della prova resta a carico del danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., ma deve essere valutato alla luce di un criterio di ‘ragionevole diligenza’. In altre parole, non si richiede alla vittima un’attività investigativa autonoma o particolarmente complessa: è sufficiente che abbia sporto denuncia alle autorità competenti e che abbia collaborato in modo attivo, fornendo una ricostruzione completa e dettagliata dei fatti.

Il Tribunale richiama sul punto una giurisprudenza ormai consolidata:

  • Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4213: il danneggiato deve dimostrare che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, che tale evento sia ascrivibile a condotta dolosa o colposa del conducente, e che il responsabile sia rimasto ignoto non per negligenza della vittima, ma non è tenuto a compiere indagini complesse se ha sporto denuncia e fornito elementi idonei.
  • Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2023, n. 10540 e Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15367: la denuncia o querela, pur se incompleta (ad esempio senza indicazione dei testimoni), non preclude l’accesso al Fondo. Questi elementi vanno valutati in un contesto probatorio globale, senza automatismi rigidi.
  • Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2012, n. 9939: l’omessa denuncia o la sua incompletezza non costituiscono motivo ostativo assoluto, ma incidono solo sulla valutazione complessiva della credibilità.
  • Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019: il giudice deve verificare se il sinistro sia effettivamente avvenuto e se il veicolo coinvolto sia rimasto non identificato, senza pretendere una dimostrazione perfetta della diligenza del danneggiato.

In applicazione di questi principi, il Tribunale di Nola ha riconosciuto la correttezza della condotta della vittima: la querela era stata regolarmente presentata; i sanitari avevano registrato, nel verbale di pronto soccorso, la dichiarazione relativa a un incidente con omissione di soccorso; il testimone escusso, pur non avendo annotato la targa, aveva confermato che il veicolo si era allontanato “velocemente in una strada posta subito sulla sinistra”, rendendo impossibile la sua identificazione.

Il ragionamento del Tribunale si ispira a un approccio sostanzialistico al diritto al risarcimento, volto a garantire una tutela effettiva al danneggiato. In questo modo si evita che rigidità eccessivamente formalistiche possano pregiudicare chi, pur avendo subito un danno reale, non sia in grado di fornire tutti gli elementi identificativi del responsabile

La testimonianza e l’attività peritale: elementi decisivi

Fondamentale per il ribaltamento del primo grado è stata anche la rinnovata valutazione della testimonianza resa, considerata pienamente attendibile. La teste ha riferito con precisione la dinamica del sinistro, specificando tempi, luogo e modalità dell’investimento. La narrazione è apparsa coerente, dettagliata e priva di contraddizioni, elementi che ne hanno rafforzato la credibilità anche in assenza di legami personali con le parti (Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2023, n. 8988).

Determinante, infine, il ruolo della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto la CTU ha accertato la compatibilità tra le lesioni riportate (traumi articolari e distorsivi alla spalla, al ginocchio e alla caviglia) e la dinamica dell’investimento, confermando l’esistenza di un danno biologico permanente oltre a un periodo di invalidità temporanea.

Conclusioni

La decisione si distingue per la chiarezza e il rigore con cui affronta un tema da sempre controverso. Il Tribunale ha ribadito con forza che al danneggiato non può essere chiesto di provare l’impossibile, ma soltanto di tenere un comportamento diligente e collaborativo, lasciando al giudice il compito di valutare nel loro insieme gli elementi disponibili. In un contesto in cui la prassi giudiziaria tende talvolta a irrigidirsi su aspetti meramente formali, la sentenza si segnala per un approccio equilibrato, attento al ruolo solidaristico e sussidiario del Fondo di Garanzia. Ne risulta una tutela più effettiva per le vittime della strada, che vede riaffermato il primato della verità sostanziale rispetto a formalismi privi di reale utilità

Leggi qui la sentenza

Il caso

Lo Studio è stato chiamato a occuparsi di una vicenda drammatica, nella quale un paziente, sottoposto a procedura di rivascolarizzazione coronarica, ha perso la vita a seguito di un errore tecnico nella gestione di una complicanza intraoperatoria.
Il Tribunale di Napoli, sulla base di una consulenza tecnica approfondita, ha accertato che la dissezione dell’arteria coronaria occorsa durante l’intervento non fu trattata secondo le regole dell’arte, determinando la formazione di trombosi e il progressivo peggioramento clinico fino al decesso.

Il titolo di responsabilità e l’onere della prova

La sentenza si inserisce nel robusto orientamento che qualifica come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c. Gli eredi hanno assolto all’onere di allegare un inadempimento qualificato, ossia una condotta astrattamente idonea a determinare l’evento dannoso, mentre la struttura non è riuscita a dimostrare né la correttezza della condotta, né l’inevitabilità della complicanza.
Il Giudice ha così riaffermato la distinzione tra il nesso causale, che resta a carico dell’attore, e la colpa, che grava invece sulla parte sanitaria in virtù del principio della “vicinanza della prova”.

Il giudizio controfattuale e il doppio ciclo causale

Di particolare pregio è il passaggio dedicato al nesso eziologico. Il Tribunale ha applicato il criterio del giudizio controfattuale, verificando che, se la complicanza fosse stata gestita diversamente, l’evento mortale sarebbe stato evitato con elevata probabilità logica.
La decisione ripropone così il modello del “doppio ciclo causale”: prima l’accertamento della sequenza naturalistica degli eventi, poi la valutazione della responsabilità qualificata per la violazione delle leges artis. In questo schema trova piena giustificazione la condanna della struttura sanitaria, non avendo provato la natura eccezionale o inevitabile dell’evento.

Il concorso di cause e la gestione delle complicanze

Il Giudice ha attentamente considerato il ruolo delle concause naturali, riconducibili alle condizioni di salute pregresse del paziente, così come la scelta terapeutica consapevole. Tuttavia, ha chiarito che tali elementi non interrompono il nesso eziologico, ma possono influire esclusivamente sulla quantificazione del danno. La presenza di fattori concorrenti non è sufficiente a esonerare la responsabilità medica, qualora questa risulti determinante nella catena causale che ha condotto al decesso.

Lo scrivente, sul punto, osserva – con il massimo rispetto ma con pacata nota critica – che la presunta “scelta terapeutica consapevole” desta perplessità, atteso che il soggetto, cui era stata (forse) illustrata l’opzione chirurgica, era affetto da infarto in atto e presentava un basso livello di scolarizzazione, circostanze che pongono fondati dubbi sull’effettiva comprensione e sulla validità del consenso informato.

Le voci di danno risarcite

Sul piano risarcitorio, il Tribunale ha riconosciuto agli eredi il danno terminale, comprensivo delle sofferenze patite tra la lesione e la morte, liquidato secondo criteri equitativi calibrati sulla durata e sull’intensità del periodo terminale. È stata invece esclusa la voce autonoma del danno tanatologico, in linea con la giurisprudenza prevalente che nega la risarcibilità della “perdita della vita” in sé, in assenza di consapevolezza lucida dell’imminente decesso.

Si evidenzia, altresì, che la struttura sanitaria è stata condannata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali, confermando la responsabilità per l’evento iatrogeno mortale.Sul piano risarcitorio, il Tribunale ha riconosciuto agli eredi il danno terminale, comprensivo delle sofferenze vissute tra la lesione e la morte, liquidato secondo criteri equitativi calibrati sulla durata e intensità del periodo terminale. È stato invece escluso il danno tanatologico come voce autonoma, in linea con la giurisprudenza prevalente che nega la risarcibilità della “perdita della vita” in sé, in assenza di consapevolezza lucida dell’imminente decesso.

Considerazioni conclusive

La pronuncia in questione distingue tra causalità naturalistica e colpa, valorizza il giudizio controfattuale come strumento logico di accertamento e conferma il principio del doppio ciclo causale. Sul piano risarcitorio, riafferma la centralità del danno terminale e l’esclusione del danno tanatologico.
Il caso trattato dallo Studio mostra come un errore tecnico nella gestione di una complicanza possa condurre a un esito fatale e, sul piano giuridico, come la ricostruzione peritale e il corretto inquadramento normativo consentano di affermare la responsabilità della struttura sanitaria.

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Lo Studio ha avuto modo di occuparsi di una pronuncia del Tribunale di Napoli che affronta il tema della responsabilità sanitaria in relazione a un danno iatrogeno, inteso come pregiudizio alla salute derivante direttamente dall’atto medico-chirurgico che, non potendo essere qualificato come complicanza inevitabile, si configura quale esito colposo di difetto tecnico. La vicenda trae origine da un intervento di asportazione di una neoformazione laterocervicale, a seguito del quale il paziente riportava una lesione del nervo accessorio spinale con conseguente ipotonia e deficit motorio della spalla destra. La decisione ricostruisce con chiarezza i profili sostanziali e processuali della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, confermando l’orientamento consolidato in materia e valorizzando il ruolo dirimente della CTU.

La qualificazione della responsabilità

Il Tribunale ha qualificato l’azione del paziente come contrattuale, richiamando i principi consolidati a partire da Cass., SS.UU., 22 gennaio 2001, n. 13533. In tale prospettiva, l’attore deve provare il contratto (o anche solo il “contatto sociale”) e allegare l’inadempimento consistente nell’aggravamento o nell’insorgenza di nuove patologie a seguito della prestazione sanitaria. Spetta, invece, alla struttura sanitaria dimostrare che l’evento dannoso sia dipeso da causa a sé non imputabile, ovvero da una complicanza imprevedibile e inevitabile. È dunque ribadito lo spostamento dell’onere probatorio a carico della struttura, che non può limitarsi a mere contestazioni difensive, ma deve allegare circostanze idonee a integrare l’esimente.

Il ruolo della CTU nell’accertamento causale e colposo

La decisione attribuisce un peso determinante all’elaborato peritale, che ha escluso la natura inevitabile della lesione nervosa insorta a seguito dell’intervento.

Secondo i consulenti nominati, il decorso anatomico del nervo interessato non presentava varianti tali da giustificare un rischio intrinseco di lesione. La produzione del danno è stata quindi attribuita a difetti di tecnica operatoria, ritenuti riconducibili a condotta colposa. Il Giudice ha fatto proprie tali conclusioni, osservando come la struttura non avesse formulato rilievi tempestivi né offerto elementi tecnici idonei a contrastare l’impianto motivazionale della CTU. Si ribadisce, così, il valore dirimente della consulenza tecnica, che, ove congruamente motivata, costituisce la base essenziale per la decisione giudiziale.

Giudizio controfattuale e doppio ciclo causale

La decisione richiama sia pure implicitamente la struttura logica del giudizio controfattuale, nella misura in cui l’accertamento della responsabilità è stato ancorato alla verifica della prevedibilità ed evitabilità dell’evento. La CTU, infatti, ha escluso che la lesione nervosa potesse configurarsi come complicanza inevitabile, valorizzando il fatto che, in assenza di errori tecnici, l’esito dannoso non si sarebbe verificato.

In tale prospettiva, la pronuncia aderisce al modello del doppio ciclo causale, che impone di distinguere: da un lato, l’accertamento eziologico-naturalistico, volto a stabilire se la condotta sanitaria sia stata condizione necessaria dell’evento dannoso; dall’altro, la verifica giuridica della colpa, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità del rischio, secondo lo standard della diligenza professionale.

Il Tribunale ha dato rilievo ad entrambi i momenti: ha ricostruito il nesso causale in termini di condizione necessaria e, successivamente, ha escluso che la lesione potesse essere ascritta a fattori non imputabili, ritenendola invece riconducibile a difetti di tecnica operatoria. Ne deriva un’applicazione coerente dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che subordinano l’esclusione della colpa alla prova, da parte della struttura, che il danno costituisca conseguenza di una complicanza non prevedibile né prevenibile secondo la migliore scienza ed esperienza medica.

La liquidazione del danno non patrimoniale

Quanto al risarcimento, il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle milanesi, distinguendo tra danno biologico e danno morale, quest’ultimo escluso in difetto di prova specifica. La struttura sanitaria è stata quindi condannata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali e delle spese di CTU.

Considerazioni conclusive

La sentenza si colloca nel contesto di una giurisprudenza ormai consolidata che: conferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria; ribadisce lo spostamento dell’onere probatorio sulla struttura, onerata della dimostrazione dell’inevitabilità della complicanza; valorizza la CTU come strumento essenziale per accertare la sussistenza della colpa medica e del nesso causale; aderisce all’orientamento che evita duplicazioni risarcitorie nella liquidazione del danno non patrimoniale. La pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma dell’approccio “realistico” della giurisprudenza di merito, volto a garantire effettività alla tutela del paziente senza sacrificare le esigenze di rigore probatorio che gravano sulla struttura sanitaria.

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