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Il diritto al risarcimento danni da mancata diagnosi rappresenta uno dei temi più complessi della responsabilità sanitaria, specialmente quando la tragica fatalità capita poco dopo una dimissione ospedaliera. L’esito di un recente contenzioso curato dallo Studio Legale Colloca-Silvestri offre importanti spunti di riflessione sul rigore richiesto nella gestione del paziente in ambito d’emergenza. Con ordinanza ex art. 185-bis c.p.c., il Tribunale di Napoli (VIII Sez. Civile) ha formulato una proposta conciliativa per un capitale di € 911.263,00, recependo integralmente i profili di colpa professionale emersi in fase istruttoria.

L’accertamento tecnico della mancata diagnosi di infarto

Il giudizio ha riguardato il decesso di un uomo di 54 anni, occorso a brevissima distanza dalla dimissione ospedaliera effettuata dopo soli 65 minuti di osservazione. Per fondare la richiesta di risarcimento danni da mancata diagnosi di infarto, si è dovuto dimostrare specifiche violazioni dei protocolli clinici che hanno determinato la perdita di concrete chance di sopravvivenza del paziente, negligenze poi confermate in CTU. Nello specifico sono emerse le seguenti criticità:

Sottovalutazione dei tempi di monitoraggio: In presenza di dolore toracico sospetto, le Linee Guida ESC (European Society of Cardiology) prescrivono un’osservazione clinica e strumentale di almeno 12 ore. La scelta di dimettere il paziente in poco più di un’ora è stata definita dai periti come “censurabile e imprudente”.

Omissione di indagini biochimiche dirimenti: I CCTTUU hanno accertato il mancato dosaggio della troponina, marker essenziale per la diagnosi di danno miocardico. Tale omissione ha precluso l’attivazione tempestiva delle procedure salvavita.

Lacune nella raccolta dei dati anamnestici: È stata, altresì, rilevata un’assenza di indagine sui fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione e dislipidemia), la cui valutazione avrebbe imposto un protocollo diagnostico di maggiore cautela.

Risarcimento per l’omessa diagnosi e funzione dell’art. 185-bis c.p.c.

Il Tribunale di Napoli, una volta accertato il nesso di causalità tra le omissioni diagnostico-terapeutiche dei sanitari e l’evento infausto, ha proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale applicando i criteri elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, parametro di riferimento nella giurisprudenza di merito per garantire uniformità risarcitoria. In tale cornice valutativa, la proposta transattiva formulata dal giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c., e accettata dall’Ente sanitario convenuto, ha condotto al riconoscimento in favore degli eredi del de cuius di un risarcimento complessivo pari a euro 911.263,00.

Il risarcimento riconosciuto testimonia in modo concreto l’efficacia di una strategia difensiva strutturata, fondata sull’integrazione tra rigorosa impostazione giuridica e approfondita analisi medico-legale. Nel corso dell’istruttoria è stato infatti possibile dimostrare, con puntuale contestazione dei profili scientifici e clinici, le significative deviazioni dalle buone pratiche assistenziali imputabili alla struttura sanitaria. Questo certosino lavoro ha consentito di far emergere la gravità delle condotte omissive e la loro incidenza causale sull’esito lesivo, rafforzando in maniera decisiva l’impianto probatorio attoreo.

In tale contesto si pone la funzione dell’art. 185-bis c.p.c., norma che attribuisce al giudice il potere di formulare, in ogni stato e grado del processo, una proposta di conciliazione quando ritenga che la causa possa essere definita equamente senza attendere la decisione finale. Si tratta di uno strumento deflattivo e sostanziale, che non si limita a sollecitare un accordo tra le parti, ma si fonda su una valutazione prognostica del merito della controversia, alla luce degli elementi istruttori già acquisiti. L’accettazione della proposta consente così di anticipare la tutela effettiva dei diritti lesi, riducendo tempi, costi e alea del giudizio.

La definizione della causa mediante proposta ex art. 185-bis c.p.c., in questo specifico caso, ha garantito ai danneggiati un ristoro congruo e tempestivo, evitando gli inevitabili tempi lunghi della sentenza definitiva e confermando come una difesa multidisciplinare, supportata da un qualificato team medico (cardiochirurgo e medico legale), possa incidere in modo determinante sull’esito del contenzioso in materia di responsabilità sanitaria.

La responsabilità sanitaria richiede un’analisi tecnica rigorosa, fondata sull’integrazione tra competenze giuridiche e medico-legali. Solo un esame puntuale degli atti clinici consente di valutare correttamente errori diagnostici o terapeutici e le reali possibilità di tutela.

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Lo Studio si è occupato di una vicenda giunta all’attenzione del Tribunale di Nola, conclusasi con la pronuncia resa in grado di appello il 21 luglio 2025. Tale decisione si colloca nel solco dell’orientamento ormai consolidato, sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, confermando l’impostazione interpretativa adottata nei casi in cui il sinistro sia provocato da veicolo rimasto non identificato.

Il tema, di grande attualità e di frequente ricorrenza nel contenzioso civile, ruota attorno all’individuazione dell’esatto perimetro probatorio che consente al danneggiato di accedere al risarcimento da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da imprese assicuratrici designate ai sensi dell’art. 283 del d.lgs. n. 209/2005.

Il fatto e l’iter processuale

L’origine della controversia è un sinistro occorso nel novembre 2015 in Cercola (NA), durante il quale un pedone, mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali, veniva investita da un motociclo il cui conducente si allontanava immediatamente, senza prestare soccorso. La danneggiata conveniva in giudizio Generali Italia S.p.A., in qualità di impresa designata, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali riportate.

In primo grado, il Giudice di Pace di Sant’Anastasia respingeva la domanda dell’attrice, ritenendo che non fosse stata dimostrata la necessaria diligenza nel tentativo di identificare il veicolo responsabile. A tal fine, il giudicante sottolineava, da un lato, l’assenza dell’indicazione nominativa del testimone nella denuncia-querela e, dall’altro, riteneva non attendibile la deposizione della stessa testimone, in quanto la dinamica da lei descritta appariva inconciliabile con le lesioni effettivamente accertate

In appello, il Tribunale di Nola ha ribaltato l’esito del primo grado, accogliendo integralmente la domanda e condannando l’impresa designata al risarcimento.

Il criterio di prova del sinistro con veicolo non identificato: tra onere probatorio e ragionevolezza

La parte più rilevante della pronuncia è rappresentata dalla ricostruzione delle condizioni giuridiche per ottenere il risarcimento quando il sinistro sia stato causato da un veicolo rimasto non identificato.

Secondo l’art. 283, comma 1, lett. a), del Codice delle Assicurazioni Private, il Fondo di Garanzia è chiamato a intervenire “nei casi di danni alla persona causati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati”. Tuttavia, affinché operi tale garanzia sussidiaria, è necessario che il danneggiato fornisca prova del fatto dannoso, della sua derivazione da un veicolo non identificato e dell’impossibilità di individuarne l’autore, nonostante l’adozione di una condotta diligente.

La sentenza chiarisce che l’onere della prova resta a carico del danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., ma deve essere valutato alla luce di un criterio di ‘ragionevole diligenza’. In altre parole, non si richiede alla vittima un’attività investigativa autonoma o particolarmente complessa: è sufficiente che abbia sporto denuncia alle autorità competenti e che abbia collaborato in modo attivo, fornendo una ricostruzione completa e dettagliata dei fatti.

Il Tribunale richiama sul punto una giurisprudenza ormai consolidata:

  • Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4213: il danneggiato deve dimostrare che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, che tale evento sia ascrivibile a condotta dolosa o colposa del conducente, e che il responsabile sia rimasto ignoto non per negligenza della vittima, ma non è tenuto a compiere indagini complesse se ha sporto denuncia e fornito elementi idonei.
  • Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2023, n. 10540 e Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15367: la denuncia o querela, pur se incompleta (ad esempio senza indicazione dei testimoni), non preclude l’accesso al Fondo. Questi elementi vanno valutati in un contesto probatorio globale, senza automatismi rigidi.
  • Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2012, n. 9939: l’omessa denuncia o la sua incompletezza non costituiscono motivo ostativo assoluto, ma incidono solo sulla valutazione complessiva della credibilità.
  • Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019: il giudice deve verificare se il sinistro sia effettivamente avvenuto e se il veicolo coinvolto sia rimasto non identificato, senza pretendere una dimostrazione perfetta della diligenza del danneggiato.

In applicazione di questi principi, il Tribunale di Nola ha riconosciuto la correttezza della condotta della vittima: la querela era stata regolarmente presentata; i sanitari avevano registrato, nel verbale di pronto soccorso, la dichiarazione relativa a un incidente con omissione di soccorso; il testimone escusso, pur non avendo annotato la targa, aveva confermato che il veicolo si era allontanato “velocemente in una strada posta subito sulla sinistra”, rendendo impossibile la sua identificazione.

Il ragionamento del Tribunale si ispira a un approccio sostanzialistico al diritto al risarcimento, volto a garantire una tutela effettiva al danneggiato. In questo modo si evita che rigidità eccessivamente formalistiche possano pregiudicare chi, pur avendo subito un danno reale, non sia in grado di fornire tutti gli elementi identificativi del responsabile

La testimonianza e l’attività peritale: elementi decisivi

Fondamentale per il ribaltamento del primo grado è stata anche la rinnovata valutazione della testimonianza resa, considerata pienamente attendibile. La teste ha riferito con precisione la dinamica del sinistro, specificando tempi, luogo e modalità dell’investimento. La narrazione è apparsa coerente, dettagliata e priva di contraddizioni, elementi che ne hanno rafforzato la credibilità anche in assenza di legami personali con le parti (Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2023, n. 8988).

Determinante, infine, il ruolo della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto la CTU ha accertato la compatibilità tra le lesioni riportate (traumi articolari e distorsivi alla spalla, al ginocchio e alla caviglia) e la dinamica dell’investimento, confermando l’esistenza di un danno biologico permanente oltre a un periodo di invalidità temporanea.

Conclusioni

La decisione si distingue per la chiarezza e il rigore con cui affronta un tema da sempre controverso. Il Tribunale ha ribadito con forza che al danneggiato non può essere chiesto di provare l’impossibile, ma soltanto di tenere un comportamento diligente e collaborativo, lasciando al giudice il compito di valutare nel loro insieme gli elementi disponibili. In un contesto in cui la prassi giudiziaria tende talvolta a irrigidirsi su aspetti meramente formali, la sentenza si segnala per un approccio equilibrato, attento al ruolo solidaristico e sussidiario del Fondo di Garanzia. Ne risulta una tutela più effettiva per le vittime della strada, che vede riaffermato il primato della verità sostanziale rispetto a formalismi privi di reale utilità

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