Articoli

Lo Studio si è occupato di una vicenda giunta all’attenzione del Tribunale di Nola, conclusasi con la pronuncia resa in grado di appello il 21 luglio 2025. Tale decisione si colloca nel solco dell’orientamento ormai consolidato, sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, confermando l’impostazione interpretativa adottata nei casi in cui il sinistro sia provocato da veicolo rimasto non identificato.

Il tema, di grande attualità e di frequente ricorrenza nel contenzioso civile, ruota attorno all’individuazione dell’esatto perimetro probatorio che consente al danneggiato di accedere al risarcimento da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da imprese assicuratrici designate ai sensi dell’art. 283 del d.lgs. n. 209/2005.

Il fatto e l’iter processuale

L’origine della controversia è un sinistro occorso nel novembre 2015 in Cercola (NA), durante il quale un pedone, mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali, veniva investita da un motociclo il cui conducente si allontanava immediatamente, senza prestare soccorso. La danneggiata conveniva in giudizio Generali Italia S.p.A., in qualità di impresa designata, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali riportate.

In primo grado, il Giudice di Pace di Sant’Anastasia respingeva la domanda dell’attrice, ritenendo che non fosse stata dimostrata la necessaria diligenza nel tentativo di identificare il veicolo responsabile. A tal fine, il giudicante sottolineava, da un lato, l’assenza dell’indicazione nominativa del testimone nella denuncia-querela e, dall’altro, riteneva non attendibile la deposizione della stessa testimone, in quanto la dinamica da lei descritta appariva inconciliabile con le lesioni effettivamente accertate

In appello, il Tribunale di Nola ha ribaltato l’esito del primo grado, accogliendo integralmente la domanda e condannando l’impresa designata al risarcimento.

Il criterio di prova del sinistro con veicolo non identificato: tra onere probatorio e ragionevolezza

La parte più rilevante della pronuncia è rappresentata dalla ricostruzione delle condizioni giuridiche per ottenere il risarcimento quando il sinistro sia stato causato da un veicolo rimasto non identificato.

Secondo l’art. 283, comma 1, lett. a), del Codice delle Assicurazioni Private, il Fondo di Garanzia è chiamato a intervenire “nei casi di danni alla persona causati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati”. Tuttavia, affinché operi tale garanzia sussidiaria, è necessario che il danneggiato fornisca prova del fatto dannoso, della sua derivazione da un veicolo non identificato e dell’impossibilità di individuarne l’autore, nonostante l’adozione di una condotta diligente.

La sentenza chiarisce che l’onere della prova resta a carico del danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., ma deve essere valutato alla luce di un criterio di ‘ragionevole diligenza’. In altre parole, non si richiede alla vittima un’attività investigativa autonoma o particolarmente complessa: è sufficiente che abbia sporto denuncia alle autorità competenti e che abbia collaborato in modo attivo, fornendo una ricostruzione completa e dettagliata dei fatti.

Il Tribunale richiama sul punto una giurisprudenza ormai consolidata:

  • Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4213: il danneggiato deve dimostrare che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, che tale evento sia ascrivibile a condotta dolosa o colposa del conducente, e che il responsabile sia rimasto ignoto non per negligenza della vittima, ma non è tenuto a compiere indagini complesse se ha sporto denuncia e fornito elementi idonei.
  • Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2023, n. 10540 e Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15367: la denuncia o querela, pur se incompleta (ad esempio senza indicazione dei testimoni), non preclude l’accesso al Fondo. Questi elementi vanno valutati in un contesto probatorio globale, senza automatismi rigidi.
  • Cass. civ., sez. III, 18 giugno 2012, n. 9939: l’omessa denuncia o la sua incompletezza non costituiscono motivo ostativo assoluto, ma incidono solo sulla valutazione complessiva della credibilità.
  • Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019: il giudice deve verificare se il sinistro sia effettivamente avvenuto e se il veicolo coinvolto sia rimasto non identificato, senza pretendere una dimostrazione perfetta della diligenza del danneggiato.

In applicazione di questi principi, il Tribunale di Nola ha riconosciuto la correttezza della condotta della vittima: la querela era stata regolarmente presentata; i sanitari avevano registrato, nel verbale di pronto soccorso, la dichiarazione relativa a un incidente con omissione di soccorso; il testimone escusso, pur non avendo annotato la targa, aveva confermato che il veicolo si era allontanato “velocemente in una strada posta subito sulla sinistra”, rendendo impossibile la sua identificazione.

Il ragionamento del Tribunale si ispira a un approccio sostanzialistico al diritto al risarcimento, volto a garantire una tutela effettiva al danneggiato. In questo modo si evita che rigidità eccessivamente formalistiche possano pregiudicare chi, pur avendo subito un danno reale, non sia in grado di fornire tutti gli elementi identificativi del responsabile

La testimonianza e l’attività peritale: elementi decisivi

Fondamentale per il ribaltamento del primo grado è stata anche la rinnovata valutazione della testimonianza resa, considerata pienamente attendibile. La teste ha riferito con precisione la dinamica del sinistro, specificando tempi, luogo e modalità dell’investimento. La narrazione è apparsa coerente, dettagliata e priva di contraddizioni, elementi che ne hanno rafforzato la credibilità anche in assenza di legami personali con le parti (Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2023, n. 8988).

Determinante, infine, il ruolo della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto la CTU ha accertato la compatibilità tra le lesioni riportate (traumi articolari e distorsivi alla spalla, al ginocchio e alla caviglia) e la dinamica dell’investimento, confermando l’esistenza di un danno biologico permanente oltre a un periodo di invalidità temporanea.

Conclusioni

La decisione si distingue per la chiarezza e il rigore con cui affronta un tema da sempre controverso. Il Tribunale ha ribadito con forza che al danneggiato non può essere chiesto di provare l’impossibile, ma soltanto di tenere un comportamento diligente e collaborativo, lasciando al giudice il compito di valutare nel loro insieme gli elementi disponibili. In un contesto in cui la prassi giudiziaria tende talvolta a irrigidirsi su aspetti meramente formali, la sentenza si segnala per un approccio equilibrato, attento al ruolo solidaristico e sussidiario del Fondo di Garanzia. Ne risulta una tutela più effettiva per le vittime della strada, che vede riaffermato il primato della verità sostanziale rispetto a formalismi privi di reale utilità

Leggi qui la sentenza

Lo Studio ha avuto modo di occuparsi di una pronuncia del Tribunale di Napoli che affronta il tema della responsabilità sanitaria in relazione a un danno iatrogeno, inteso come pregiudizio alla salute derivante direttamente dall’atto medico-chirurgico che, non potendo essere qualificato come complicanza inevitabile, si configura quale esito colposo di difetto tecnico. La vicenda trae origine da un intervento di asportazione di una neoformazione laterocervicale, a seguito del quale il paziente riportava una lesione del nervo accessorio spinale con conseguente ipotonia e deficit motorio della spalla destra. La decisione ricostruisce con chiarezza i profili sostanziali e processuali della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, confermando l’orientamento consolidato in materia e valorizzando il ruolo dirimente della CTU.

La qualificazione della responsabilità

Il Tribunale ha qualificato l’azione del paziente come contrattuale, richiamando i principi consolidati a partire da Cass., SS.UU., 22 gennaio 2001, n. 13533. In tale prospettiva, l’attore deve provare il contratto (o anche solo il “contatto sociale”) e allegare l’inadempimento consistente nell’aggravamento o nell’insorgenza di nuove patologie a seguito della prestazione sanitaria. Spetta, invece, alla struttura sanitaria dimostrare che l’evento dannoso sia dipeso da causa a sé non imputabile, ovvero da una complicanza imprevedibile e inevitabile. È dunque ribadito lo spostamento dell’onere probatorio a carico della struttura, che non può limitarsi a mere contestazioni difensive, ma deve allegare circostanze idonee a integrare l’esimente.

Il ruolo della CTU nell’accertamento causale e colposo

La decisione attribuisce un peso determinante all’elaborato peritale, che ha escluso la natura inevitabile della lesione nervosa insorta a seguito dell’intervento.

Secondo i consulenti nominati, il decorso anatomico del nervo interessato non presentava varianti tali da giustificare un rischio intrinseco di lesione. La produzione del danno è stata quindi attribuita a difetti di tecnica operatoria, ritenuti riconducibili a condotta colposa. Il Giudice ha fatto proprie tali conclusioni, osservando come la struttura non avesse formulato rilievi tempestivi né offerto elementi tecnici idonei a contrastare l’impianto motivazionale della CTU. Si ribadisce, così, il valore dirimente della consulenza tecnica, che, ove congruamente motivata, costituisce la base essenziale per la decisione giudiziale.

Giudizio controfattuale e doppio ciclo causale

La decisione richiama sia pure implicitamente la struttura logica del giudizio controfattuale, nella misura in cui l’accertamento della responsabilità è stato ancorato alla verifica della prevedibilità ed evitabilità dell’evento. La CTU, infatti, ha escluso che la lesione nervosa potesse configurarsi come complicanza inevitabile, valorizzando il fatto che, in assenza di errori tecnici, l’esito dannoso non si sarebbe verificato.

In tale prospettiva, la pronuncia aderisce al modello del doppio ciclo causale, che impone di distinguere: da un lato, l’accertamento eziologico-naturalistico, volto a stabilire se la condotta sanitaria sia stata condizione necessaria dell’evento dannoso; dall’altro, la verifica giuridica della colpa, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità del rischio, secondo lo standard della diligenza professionale.

Il Tribunale ha dato rilievo ad entrambi i momenti: ha ricostruito il nesso causale in termini di condizione necessaria e, successivamente, ha escluso che la lesione potesse essere ascritta a fattori non imputabili, ritenendola invece riconducibile a difetti di tecnica operatoria. Ne deriva un’applicazione coerente dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che subordinano l’esclusione della colpa alla prova, da parte della struttura, che il danno costituisca conseguenza di una complicanza non prevedibile né prevenibile secondo la migliore scienza ed esperienza medica.

La liquidazione del danno non patrimoniale

Quanto al risarcimento, il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle milanesi, distinguendo tra danno biologico e danno morale, quest’ultimo escluso in difetto di prova specifica. La struttura sanitaria è stata quindi condannata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali e delle spese di CTU.

Considerazioni conclusive

La sentenza si colloca nel contesto di una giurisprudenza ormai consolidata che: conferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria; ribadisce lo spostamento dell’onere probatorio sulla struttura, onerata della dimostrazione dell’inevitabilità della complicanza; valorizza la CTU come strumento essenziale per accertare la sussistenza della colpa medica e del nesso causale; aderisce all’orientamento che evita duplicazioni risarcitorie nella liquidazione del danno non patrimoniale. La pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma dell’approccio “realistico” della giurisprudenza di merito, volto a garantire effettività alla tutela del paziente senza sacrificare le esigenze di rigore probatorio che gravano sulla struttura sanitaria.

Leggi la sentenza qui