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Lo studio ha ottenuto un’importante successo in un complesso caso di responsabilità medica relativo al risarcimento del danno da errato impianto di protesi al ginocchio. Con sentenza del 22 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta da un nostro assistito, il quale, a seguito di un errato intervento di artroprotesi eseguito presso una nota struttura ospedaliera, aveva riportato gravi limitazioni funzionali associate a dolore cronico persistente. La decisione riveste particolare rilievo per l’approfondita analisi dei profili tecnico-medici emersi in sede di accertamento peritale. Il Tribunale ha infatti escluso che l’esito invalidante potesse ricondursi a una mera complicanza dell’intervento, individuando invece specifiche criticità nella tecnica operatoria, in particolare nel posizionamento delle componenti protesiche e nella gestione della rotula, ritenute non conformi alle leges artis. Tali elementi sono stati valutati come causalmente rilevanti nel determinare il peggioramento clinico del paziente. Su queste basi, la pronuncia ha tracciato con chiarezza il confine tra evento avverso inevitabile ed errore tecnico del chirurgo, applicando in modo rigoroso i criteri di responsabilità previsti dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) e facendo ricorso ai più recenti parametri normativi in materia di liquidazione del danno.

La prova dell’errore tecnico: oltre la semplice complicanza

Il fulcro della controversia ha riguardato le modalità di esecuzione dell’intervento chirurgico. L’esito del giudizio è dipeso in larga misura dall’impostazione dell’accertamento tecnico, che ha consentito di verificare la fondatezza della tesi attorea. Dall’analisi svolta in sede peritale è emerso come le argomentazioni della struttura sanitaria, fondate sulla presunta inevitabilità della complicanza, non trovassero adeguato riscontro scientifico. L’approfondimento tecnico ha invece consentito di individuare specifici profili di criticità nell’impianto protesico. In particolare, è stato riscontrato un vizio nel posizionamento delle componenti, con riferimento all’errato orientamento (slope) del piatto tibiale, nonché l’omissione di procedure necessarie a carico della rotula. Tali carenze sono state ritenute rilevanti sotto il profilo tecnico e contrastanti con le leges artis. Il Tribunale ha quindi chiarito che le modalità di esecuzione dell’intervento non potevano ritenersi conformi alla corretta pratica chirurgica, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per errore nell’impianto della protesi di ginocchio.

La responsabilità della struttura e il diritto al risarcimento per errore in protesi al ginocchio

La sentenza ribadisce il consolidato orientamento sulla responsabilità della struttura. Il rapporto tra paziente e ospedale è infatti qualificato come contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile. Tale inquadramento comporta un importante vantaggio processuale per il danneggiato. Una volta provato il nesso tra l’intervento e il peggioramento delle condizioni, spetta alla struttura dimostrare di aver agito con la massima diligenza. Nel caso di specie, l’Ente convenuto non è riuscito a fornire tale prova liberatoria. Di conseguenza, l’ospedale è rimasto pienamente gravato dalle conseguenze della condotta imperita dei propri operatori.

Il danno iatrogeno differenziale e l’autonomia del danno morale

Sotto il profilo della liquidazione, la pronuncia affronta con particolare rigore il tema del danno iatrogeno differenziale. Il paziente presentava una preesistenza patologica quantificata nel 15%, mentre l’invalidità complessiva accertata all’esito dell’intervento risultava pari al 22%. È stato accertato che l’incremento del 7% non costituiva l’evoluzione naturale della patologia preesistente, bensì la diretta conseguenza dell’errore chirurgico, consentendo così al Giudice di isolare il peggioramento di natura iatrogena. La sentenza ha inoltre riconosciuto l’autonomia del danno morale, inteso come sofferenza interiore e perdita di fiducia conseguenti al fallimento di un intervento che avrebbe dovuto garantire un miglioramento della qualità della vita. Si tratta di un pregiudizio che incide sulla sfera più intima del paziente e che viene valorizzato quale voce distinta, capace di cogliere l’aspetto soggettivo del danno oltre il mero dato biologico.

Il calcolo del danno: l’applicazione della TUN nel risarcimento per errore protesi

Un profilo di particolare interesse della pronuncia riguarda l’applicazione della nuova Tabella Unica Nazionale (TUN), introdotta dal D.P.R. del 13 gennaio 2025. Il Tribunale di Napoli ha fatto riferimento a tali nuovi parametri nella liquidazione del danno, assicurando al danneggiato un ristoro improntato a criteri di uniformità ed equità. L’adozione della TUN consente infatti di superare la precedente frammentazione delle tabelle locali, garantendo una valutazione del danno non patrimoniale maggiormente coerente e omogenea sul territorio nazionale.

Risultato e ristoro per il danneggiato

All’esito del giudizio, la struttura sanitaria è stata condannata al pagamento di una somma complessiva pari a circa € 46.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla rifusione integrale delle spese legali e di consulenza tecnica. La pronuncia si inserisce come un precedente significativo, in quanto riafferma la tutela di chi subisce esiti sfavorevoli a seguito di interventi chirurgici eseguiti in violazione dei protocolli scientifici e delle regole di buona pratica imposte dalla medicina moderna.

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Il caso

Lo Studio è stato chiamato a occuparsi di una vicenda drammatica, nella quale un paziente, sottoposto a procedura di rivascolarizzazione coronarica, ha perso la vita a seguito di un errore tecnico nella gestione di una complicanza intraoperatoria.
Il Tribunale di Napoli, sulla base di una consulenza tecnica approfondita, ha accertato che la dissezione dell’arteria coronaria occorsa durante l’intervento non fu trattata secondo le regole dell’arte, determinando la formazione di trombosi e il progressivo peggioramento clinico fino al decesso.

Il titolo di responsabilità e l’onere della prova

La sentenza si inserisce nel robusto orientamento che qualifica come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c. Gli eredi hanno assolto all’onere di allegare un inadempimento qualificato, ossia una condotta astrattamente idonea a determinare l’evento dannoso, mentre la struttura non è riuscita a dimostrare né la correttezza della condotta, né l’inevitabilità della complicanza.
Il Giudice ha così riaffermato la distinzione tra il nesso causale, che resta a carico dell’attore, e la colpa, che grava invece sulla parte sanitaria in virtù del principio della “vicinanza della prova”.

Il giudizio controfattuale e il doppio ciclo causale

Di particolare pregio è il passaggio dedicato al nesso eziologico. Il Tribunale ha applicato il criterio del giudizio controfattuale, verificando che, se la complicanza fosse stata gestita diversamente, l’evento mortale sarebbe stato evitato con elevata probabilità logica.
La decisione ripropone così il modello del “doppio ciclo causale”: prima l’accertamento della sequenza naturalistica degli eventi, poi la valutazione della responsabilità qualificata per la violazione delle leges artis. In questo schema trova piena giustificazione la condanna della struttura sanitaria, non avendo provato la natura eccezionale o inevitabile dell’evento.

Il concorso di cause e la gestione delle complicanze

Il Giudice ha attentamente considerato il ruolo delle concause naturali, riconducibili alle condizioni di salute pregresse del paziente, così come la scelta terapeutica consapevole. Tuttavia, ha chiarito che tali elementi non interrompono il nesso eziologico, ma possono influire esclusivamente sulla quantificazione del danno. La presenza di fattori concorrenti non è sufficiente a esonerare la responsabilità medica, qualora questa risulti determinante nella catena causale che ha condotto al decesso.

Lo scrivente, sul punto, osserva – con il massimo rispetto ma con pacata nota critica – che la presunta “scelta terapeutica consapevole” desta perplessità, atteso che il soggetto, cui era stata (forse) illustrata l’opzione chirurgica, era affetto da infarto in atto e presentava un basso livello di scolarizzazione, circostanze che pongono fondati dubbi sull’effettiva comprensione e sulla validità del consenso informato.

Le voci di danno risarcite

Sul piano risarcitorio, il Tribunale ha riconosciuto agli eredi il danno terminale, comprensivo delle sofferenze patite tra la lesione e la morte, liquidato secondo criteri equitativi calibrati sulla durata e sull’intensità del periodo terminale. È stata invece esclusa la voce autonoma del danno tanatologico, in linea con la giurisprudenza prevalente che nega la risarcibilità della “perdita della vita” in sé, in assenza di consapevolezza lucida dell’imminente decesso.

Si evidenzia, altresì, che la struttura sanitaria è stata condannata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali, confermando la responsabilità per l’evento iatrogeno mortale.Sul piano risarcitorio, il Tribunale ha riconosciuto agli eredi il danno terminale, comprensivo delle sofferenze vissute tra la lesione e la morte, liquidato secondo criteri equitativi calibrati sulla durata e intensità del periodo terminale. È stato invece escluso il danno tanatologico come voce autonoma, in linea con la giurisprudenza prevalente che nega la risarcibilità della “perdita della vita” in sé, in assenza di consapevolezza lucida dell’imminente decesso.

Considerazioni conclusive

La pronuncia in questione distingue tra causalità naturalistica e colpa, valorizza il giudizio controfattuale come strumento logico di accertamento e conferma il principio del doppio ciclo causale. Sul piano risarcitorio, riafferma la centralità del danno terminale e l’esclusione del danno tanatologico.
Il caso trattato dallo Studio mostra come un errore tecnico nella gestione di una complicanza possa condurre a un esito fatale e, sul piano giuridico, come la ricostruzione peritale e il corretto inquadramento normativo consentano di affermare la responsabilità della struttura sanitaria.

Leggi qui la sentenza

Lo Studio ha avuto modo di occuparsi di una pronuncia del Tribunale di Napoli che affronta il tema della responsabilità sanitaria in relazione a un danno iatrogeno, inteso come pregiudizio alla salute derivante direttamente dall’atto medico-chirurgico che, non potendo essere qualificato come complicanza inevitabile, si configura quale esito colposo di difetto tecnico. La vicenda trae origine da un intervento di asportazione di una neoformazione laterocervicale, a seguito del quale il paziente riportava una lesione del nervo accessorio spinale con conseguente ipotonia e deficit motorio della spalla destra. La decisione ricostruisce con chiarezza i profili sostanziali e processuali della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, confermando l’orientamento consolidato in materia e valorizzando il ruolo dirimente della CTU.

La qualificazione della responsabilità

Il Tribunale ha qualificato l’azione del paziente come contrattuale, richiamando i principi consolidati a partire da Cass., SS.UU., 22 gennaio 2001, n. 13533. In tale prospettiva, l’attore deve provare il contratto (o anche solo il “contatto sociale”) e allegare l’inadempimento consistente nell’aggravamento o nell’insorgenza di nuove patologie a seguito della prestazione sanitaria. Spetta, invece, alla struttura sanitaria dimostrare che l’evento dannoso sia dipeso da causa a sé non imputabile, ovvero da una complicanza imprevedibile e inevitabile. È dunque ribadito lo spostamento dell’onere probatorio a carico della struttura, che non può limitarsi a mere contestazioni difensive, ma deve allegare circostanze idonee a integrare l’esimente.

Il ruolo della CTU nell’accertamento causale e colposo

La decisione attribuisce un peso determinante all’elaborato peritale, che ha escluso la natura inevitabile della lesione nervosa insorta a seguito dell’intervento.

Secondo i consulenti nominati, il decorso anatomico del nervo interessato non presentava varianti tali da giustificare un rischio intrinseco di lesione. La produzione del danno è stata quindi attribuita a difetti di tecnica operatoria, ritenuti riconducibili a condotta colposa. Il Giudice ha fatto proprie tali conclusioni, osservando come la struttura non avesse formulato rilievi tempestivi né offerto elementi tecnici idonei a contrastare l’impianto motivazionale della CTU. Si ribadisce, così, il valore dirimente della consulenza tecnica, che, ove congruamente motivata, costituisce la base essenziale per la decisione giudiziale.

Giudizio controfattuale e doppio ciclo causale

La decisione richiama sia pure implicitamente la struttura logica del giudizio controfattuale, nella misura in cui l’accertamento della responsabilità è stato ancorato alla verifica della prevedibilità ed evitabilità dell’evento. La CTU, infatti, ha escluso che la lesione nervosa potesse configurarsi come complicanza inevitabile, valorizzando il fatto che, in assenza di errori tecnici, l’esito dannoso non si sarebbe verificato.

In tale prospettiva, la pronuncia aderisce al modello del doppio ciclo causale, che impone di distinguere: da un lato, l’accertamento eziologico-naturalistico, volto a stabilire se la condotta sanitaria sia stata condizione necessaria dell’evento dannoso; dall’altro, la verifica giuridica della colpa, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità del rischio, secondo lo standard della diligenza professionale.

Il Tribunale ha dato rilievo ad entrambi i momenti: ha ricostruito il nesso causale in termini di condizione necessaria e, successivamente, ha escluso che la lesione potesse essere ascritta a fattori non imputabili, ritenendola invece riconducibile a difetti di tecnica operatoria. Ne deriva un’applicazione coerente dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che subordinano l’esclusione della colpa alla prova, da parte della struttura, che il danno costituisca conseguenza di una complicanza non prevedibile né prevenibile secondo la migliore scienza ed esperienza medica.

La liquidazione del danno non patrimoniale

Quanto al risarcimento, il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle milanesi, distinguendo tra danno biologico e danno morale, quest’ultimo escluso in difetto di prova specifica. La struttura sanitaria è stata quindi condannata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali e delle spese di CTU.

Considerazioni conclusive

La sentenza si colloca nel contesto di una giurisprudenza ormai consolidata che: conferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria; ribadisce lo spostamento dell’onere probatorio sulla struttura, onerata della dimostrazione dell’inevitabilità della complicanza; valorizza la CTU come strumento essenziale per accertare la sussistenza della colpa medica e del nesso causale; aderisce all’orientamento che evita duplicazioni risarcitorie nella liquidazione del danno non patrimoniale. La pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma dell’approccio “realistico” della giurisprudenza di merito, volto a garantire effettività alla tutela del paziente senza sacrificare le esigenze di rigore probatorio che gravano sulla struttura sanitaria.

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