Lo studio ha ottenuto un’importante successo in un complesso caso di responsabilità medica relativo al risarcimento del danno da errato impianto di protesi al ginocchio. Con sentenza del 22 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta da un nostro assistito, il quale, a seguito di un errato intervento di artroprotesi eseguito presso una nota struttura ospedaliera, aveva riportato gravi limitazioni funzionali associate a dolore cronico persistente. La decisione riveste particolare rilievo per l’approfondita analisi dei profili tecnico-medici emersi in sede di accertamento peritale. Il Tribunale ha infatti escluso che l’esito invalidante potesse ricondursi a una mera complicanza dell’intervento, individuando invece specifiche criticità nella tecnica operatoria, in particolare nel posizionamento delle componenti protesiche e nella gestione della rotula, ritenute non conformi alle leges artis. Tali elementi sono stati valutati come causalmente rilevanti nel determinare il peggioramento clinico del paziente. Su queste basi, la pronuncia ha tracciato con chiarezza il confine tra evento avverso inevitabile ed errore tecnico del chirurgo, applicando in modo rigoroso i criteri di responsabilità previsti dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) e facendo ricorso ai più recenti parametri normativi in materia di liquidazione del danno.
La prova dell’errore tecnico: oltre la semplice complicanza
Il fulcro della controversia ha riguardato le modalità di esecuzione dell’intervento chirurgico. L’esito del giudizio è dipeso in larga misura dall’impostazione dell’accertamento tecnico, che ha consentito di verificare la fondatezza della tesi attorea. Dall’analisi svolta in sede peritale è emerso come le argomentazioni della struttura sanitaria, fondate sulla presunta inevitabilità della complicanza, non trovassero adeguato riscontro scientifico. L’approfondimento tecnico ha invece consentito di individuare specifici profili di criticità nell’impianto protesico. In particolare, è stato riscontrato un vizio nel posizionamento delle componenti, con riferimento all’errato orientamento (slope) del piatto tibiale, nonché l’omissione di procedure necessarie a carico della rotula. Tali carenze sono state ritenute rilevanti sotto il profilo tecnico e contrastanti con le leges artis. Il Tribunale ha quindi chiarito che le modalità di esecuzione dell’intervento non potevano ritenersi conformi alla corretta pratica chirurgica, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per errore nell’impianto della protesi di ginocchio.
La responsabilità della struttura e il diritto al risarcimento per errore in protesi al ginocchio
La sentenza ribadisce il consolidato orientamento sulla responsabilità della struttura. Il rapporto tra paziente e ospedale è infatti qualificato come contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile. Tale inquadramento comporta un importante vantaggio processuale per il danneggiato. Una volta provato il nesso tra l’intervento e il peggioramento delle condizioni, spetta alla struttura dimostrare di aver agito con la massima diligenza. Nel caso di specie, l’Ente convenuto non è riuscito a fornire tale prova liberatoria. Di conseguenza, l’ospedale è rimasto pienamente gravato dalle conseguenze della condotta imperita dei propri operatori.
Il danno iatrogeno differenziale e l’autonomia del danno morale
Sotto il profilo della liquidazione, la pronuncia affronta con particolare rigore il tema del danno iatrogeno differenziale. Il paziente presentava una preesistenza patologica quantificata nel 15%, mentre l’invalidità complessiva accertata all’esito dell’intervento risultava pari al 22%. È stato accertato che l’incremento del 7% non costituiva l’evoluzione naturale della patologia preesistente, bensì la diretta conseguenza dell’errore chirurgico, consentendo così al Giudice di isolare il peggioramento di natura iatrogena. La sentenza ha inoltre riconosciuto l’autonomia del danno morale, inteso come sofferenza interiore e perdita di fiducia conseguenti al fallimento di un intervento che avrebbe dovuto garantire un miglioramento della qualità della vita. Si tratta di un pregiudizio che incide sulla sfera più intima del paziente e che viene valorizzato quale voce distinta, capace di cogliere l’aspetto soggettivo del danno oltre il mero dato biologico.
Il calcolo del danno: l’applicazione della TUN nel risarcimento per errore protesi
Un profilo di particolare interesse della pronuncia riguarda l’applicazione della nuova Tabella Unica Nazionale (TUN), introdotta dal D.P.R. del 13 gennaio 2025. Il Tribunale di Napoli ha fatto riferimento a tali nuovi parametri nella liquidazione del danno, assicurando al danneggiato un ristoro improntato a criteri di uniformità ed equità. L’adozione della TUN consente infatti di superare la precedente frammentazione delle tabelle locali, garantendo una valutazione del danno non patrimoniale maggiormente coerente e omogenea sul territorio nazionale.
Risultato e ristoro per il danneggiato
All’esito del giudizio, la struttura sanitaria è stata condannata al pagamento di una somma complessiva pari a circa € 46.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla rifusione integrale delle spese legali e di consulenza tecnica. La pronuncia si inserisce come un precedente significativo, in quanto riafferma la tutela di chi subisce esiti sfavorevoli a seguito di interventi chirurgici eseguiti in violazione dei protocolli scientifici e delle regole di buona pratica imposte dalla medicina moderna.
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