Il caso
Lo Studio è stato chiamato a occuparsi di una vicenda drammatica, nella quale un paziente, sottoposto a procedura di rivascolarizzazione coronarica, ha perso la vita a seguito di un errore tecnico nella gestione di una complicanza intraoperatoria.
Il Tribunale di Napoli, sulla base di una consulenza tecnica approfondita, ha accertato che la dissezione dell’arteria coronaria occorsa durante l’intervento non fu trattata secondo le regole dell’arte, determinando la formazione di trombosi e il progressivo peggioramento clinico fino al decesso.
Il titolo di responsabilità e l’onere della prova
La sentenza si inserisce nel robusto orientamento che qualifica come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c. Gli eredi hanno assolto all’onere di allegare un inadempimento qualificato, ossia una condotta astrattamente idonea a determinare l’evento dannoso, mentre la struttura non è riuscita a dimostrare né la correttezza della condotta, né l’inevitabilità della complicanza.
Il Giudice ha così riaffermato la distinzione tra il nesso causale, che resta a carico dell’attore, e la colpa, che grava invece sulla parte sanitaria in virtù del principio della “vicinanza della prova”.
Il giudizio controfattuale e il doppio ciclo causale
Di particolare pregio è il passaggio dedicato al nesso eziologico. Il Tribunale ha applicato il criterio del giudizio controfattuale, verificando che, se la complicanza fosse stata gestita diversamente, l’evento mortale sarebbe stato evitato con elevata probabilità logica.
La decisione ripropone così il modello del “doppio ciclo causale”: prima l’accertamento della sequenza naturalistica degli eventi, poi la valutazione della responsabilità qualificata per la violazione delle leges artis. In questo schema trova piena giustificazione la condanna della struttura sanitaria, non avendo provato la natura eccezionale o inevitabile dell’evento.
Il concorso di cause e la gestione delle complicanze
Il Giudice ha attentamente considerato il ruolo delle concause naturali, riconducibili alle condizioni di salute pregresse del paziente, così come la scelta terapeutica consapevole. Tuttavia, ha chiarito che tali elementi non interrompono il nesso eziologico, ma possono influire esclusivamente sulla quantificazione del danno. La presenza di fattori concorrenti non è sufficiente a esonerare la responsabilità medica, qualora questa risulti determinante nella catena causale che ha condotto al decesso.
Lo scrivente, sul punto, osserva – con il massimo rispetto ma con pacata nota critica – che la presunta “scelta terapeutica consapevole” desta perplessità, atteso che il soggetto, cui era stata (forse) illustrata l’opzione chirurgica, era affetto da infarto in atto e presentava un basso livello di scolarizzazione, circostanze che pongono fondati dubbi sull’effettiva comprensione e sulla validità del consenso informato.
Le voci di danno risarcite
Sul piano risarcitorio, il Tribunale ha riconosciuto agli eredi il danno terminale, comprensivo delle sofferenze patite tra la lesione e la morte, liquidato secondo criteri equitativi calibrati sulla durata e sull’intensità del periodo terminale. È stata invece esclusa la voce autonoma del danno tanatologico, in linea con la giurisprudenza prevalente che nega la risarcibilità della “perdita della vita” in sé, in assenza di consapevolezza lucida dell’imminente decesso.
Si evidenzia, altresì, che la struttura sanitaria è stata condannata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali, confermando la responsabilità per l’evento iatrogeno mortale.Sul piano risarcitorio, il Tribunale ha riconosciuto agli eredi il danno terminale, comprensivo delle sofferenze vissute tra la lesione e la morte, liquidato secondo criteri equitativi calibrati sulla durata e intensità del periodo terminale. È stato invece escluso il danno tanatologico come voce autonoma, in linea con la giurisprudenza prevalente che nega la risarcibilità della “perdita della vita” in sé, in assenza di consapevolezza lucida dell’imminente decesso.
Considerazioni conclusive
La pronuncia in questione distingue tra causalità naturalistica e colpa, valorizza il giudizio controfattuale come strumento logico di accertamento e conferma il principio del doppio ciclo causale. Sul piano risarcitorio, riafferma la centralità del danno terminale e l’esclusione del danno tanatologico.
Il caso trattato dallo Studio mostra come un errore tecnico nella gestione di una complicanza possa condurre a un esito fatale e, sul piano giuridico, come la ricostruzione peritale e il corretto inquadramento normativo consentano di affermare la responsabilità della struttura sanitaria.
