Lo Studio ha avuto modo di occuparsi di una pronuncia del Tribunale di Napoli che affronta il tema della responsabilità sanitaria in relazione a un danno iatrogeno, inteso come pregiudizio alla salute derivante direttamente dall’atto medico-chirurgico che, non potendo essere qualificato come complicanza inevitabile, si configura quale esito colposo di difetto tecnico. La vicenda trae origine da un intervento di asportazione di una neoformazione laterocervicale, a seguito del quale il paziente riportava una lesione del nervo accessorio spinale con conseguente ipotonia e deficit motorio della spalla destra. La decisione ricostruisce con chiarezza i profili sostanziali e processuali della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, confermando l’orientamento consolidato in materia e valorizzando il ruolo dirimente della CTU.
La qualificazione della responsabilità
Il Tribunale ha qualificato l’azione del paziente come contrattuale, richiamando i principi consolidati a partire da Cass., SS.UU., 22 gennaio 2001, n. 13533. In tale prospettiva, l’attore deve provare il contratto (o anche solo il “contatto sociale”) e allegare l’inadempimento consistente nell’aggravamento o nell’insorgenza di nuove patologie a seguito della prestazione sanitaria. Spetta, invece, alla struttura sanitaria dimostrare che l’evento dannoso sia dipeso da causa a sé non imputabile, ovvero da una complicanza imprevedibile e inevitabile. È dunque ribadito lo spostamento dell’onere probatorio a carico della struttura, che non può limitarsi a mere contestazioni difensive, ma deve allegare circostanze idonee a integrare l’esimente.
Il ruolo della CTU nell’accertamento causale e colposo
La decisione attribuisce un peso determinante all’elaborato peritale, che ha escluso la natura inevitabile della lesione nervosa insorta a seguito dell’intervento.
Secondo i consulenti nominati, il decorso anatomico del nervo interessato non presentava varianti tali da giustificare un rischio intrinseco di lesione. La produzione del danno è stata quindi attribuita a difetti di tecnica operatoria, ritenuti riconducibili a condotta colposa. Il Giudice ha fatto proprie tali conclusioni, osservando come la struttura non avesse formulato rilievi tempestivi né offerto elementi tecnici idonei a contrastare l’impianto motivazionale della CTU. Si ribadisce, così, il valore dirimente della consulenza tecnica, che, ove congruamente motivata, costituisce la base essenziale per la decisione giudiziale.
Giudizio controfattuale e doppio ciclo causale
La decisione richiama sia pure implicitamente la struttura logica del giudizio controfattuale, nella misura in cui l’accertamento della responsabilità è stato ancorato alla verifica della prevedibilità ed evitabilità dell’evento. La CTU, infatti, ha escluso che la lesione nervosa potesse configurarsi come complicanza inevitabile, valorizzando il fatto che, in assenza di errori tecnici, l’esito dannoso non si sarebbe verificato.
In tale prospettiva, la pronuncia aderisce al modello del doppio ciclo causale, che impone di distinguere: da un lato, l’accertamento eziologico-naturalistico, volto a stabilire se la condotta sanitaria sia stata condizione necessaria dell’evento dannoso; dall’altro, la verifica giuridica della colpa, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità del rischio, secondo lo standard della diligenza professionale.
Il Tribunale ha dato rilievo ad entrambi i momenti: ha ricostruito il nesso causale in termini di condizione necessaria e, successivamente, ha escluso che la lesione potesse essere ascritta a fattori non imputabili, ritenendola invece riconducibile a difetti di tecnica operatoria. Ne deriva un’applicazione coerente dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che subordinano l’esclusione della colpa alla prova, da parte della struttura, che il danno costituisca conseguenza di una complicanza non prevedibile né prevenibile secondo la migliore scienza ed esperienza medica.
La liquidazione del danno non patrimoniale
Quanto al risarcimento, il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle milanesi, distinguendo tra danno biologico e danno morale, quest’ultimo escluso in difetto di prova specifica. La struttura sanitaria è stata quindi condannata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali e delle spese di CTU.
Considerazioni conclusive
La sentenza si colloca nel contesto di una giurisprudenza ormai consolidata che: conferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria; ribadisce lo spostamento dell’onere probatorio sulla struttura, onerata della dimostrazione dell’inevitabilità della complicanza; valorizza la CTU come strumento essenziale per accertare la sussistenza della colpa medica e del nesso causale; aderisce all’orientamento che evita duplicazioni risarcitorie nella liquidazione del danno non patrimoniale. La pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma dell’approccio “realistico” della giurisprudenza di merito, volto a garantire effettività alla tutela del paziente senza sacrificare le esigenze di rigore probatorio che gravano sulla struttura sanitaria.
