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Lo studio ha recentemente patrocinato con successo un caso emblematico di responsabilità civile, culminato nella sentenza n. 9524/2025 del Tribunale di Napoli. Il Giudice ha accolto la domanda di risarcimento danni per buca stradale proposta da una cittadina, vittima di una rovinosa caduta in Napoli, zona Vomero. La pronuncia è di particolare interesse poiché riafferma la responsabilità oggettiva dell’ente custode ex art. 2051 c.c. e, contestualmente, delimita con rigore i doveri di attenzione del pedone.

L’obbligo del Comune al risarcimento danni per buca stradale

Il Tribunale di Napoli, uniformandosi all’orientamento della Suprema Corte, ha ribadito che la responsabilità per i pregiudizi cagionati da cose in custodia prescinde dalla colpa dell’ente. Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve unicamente fornire la prova del nesso causale tra lo stato dei luoghi e l’evento lesivo. Nel caso di specie, l’istruttoria ha confermato che la caduta è stata originata da una profonda disconnessione del manto stradale, resa invisibile dal ristagno di acqua e fogliame. Tale condizione integra un’obiettiva situazione di pericolo che l’Amministrazione ha colpevolmente omesso di segnalare.

Inerzia della PA e presupposti per il risarcimento danni da insidia stradale

Un profilo determinante del giudizio ha riguardato la prevedibilità dell’evento. È emerso, infatti, che la pericolosità del sito era nota da tempo: diversi commercianti avevano segnalato il dissesto ai Vigili Urbani nei dieci giorni precedenti l’infortunio. Tale inerzia aggrava la posizione del custode, evidenziando una condotta omissiva rispetto ai primari obblighi di manutenzione. In presenza di fattori di occultamento, come detriti e acqua, l’insidia diventa non percepibile: in tale scenario, la richiesta di risarcimento danni trova pieno fondamento giuridico.

La condotta del pedone non preclude il risarcimento danni per buca stradale

La difesa dell’ente ha tentato di invocare il concorso di colpa della danneggiata, ma il Tribunale ha fermamente rigettato tale tesi. Il Giudice ha chiarito che il dovere di attenzione del passante non può tradursi in un obbligo di costante e sistematico controllo del suolo, poiché ciò risulterebbe incompatibile con le normali modalità del camminare. Pertanto, se l’anomalia stradale non è chiaramente visibile, l’ente proprietario non può eludere l’obbligo di risarcimento danni invocando l’altrui disattenzione.

La quantificazione della somma dovuta a titolo di indennizzo

In linea con i più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, la sentenza distingue nettamente tra il danno biologico — inteso come lesione all’integrità psico-fisica — e il danno morale, inteso come sofferenza interiore autonoma. Sulla base delle Tabelle di Milano, il quantum è stato liquidato complessivamente, includendo postumi permanenti del 7%, inabilità temporanea e spese mediche. Questa pronuncia offre un solido precedente per chiunque necessiti di consulenza legale per infortunistica stradale a fronte di una manutenzione urbana carente.

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Lo Studio ha avuto modo di occuparsi di una pronuncia del Tribunale di Napoli che affronta il tema della responsabilità sanitaria in relazione a un danno iatrogeno, inteso come pregiudizio alla salute derivante direttamente dall’atto medico-chirurgico che, non potendo essere qualificato come complicanza inevitabile, si configura quale esito colposo di difetto tecnico. La vicenda trae origine da un intervento di asportazione di una neoformazione laterocervicale, a seguito del quale il paziente riportava una lesione del nervo accessorio spinale con conseguente ipotonia e deficit motorio della spalla destra. La decisione ricostruisce con chiarezza i profili sostanziali e processuali della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, confermando l’orientamento consolidato in materia e valorizzando il ruolo dirimente della CTU.

La qualificazione della responsabilità

Il Tribunale ha qualificato l’azione del paziente come contrattuale, richiamando i principi consolidati a partire da Cass., SS.UU., 22 gennaio 2001, n. 13533. In tale prospettiva, l’attore deve provare il contratto (o anche solo il “contatto sociale”) e allegare l’inadempimento consistente nell’aggravamento o nell’insorgenza di nuove patologie a seguito della prestazione sanitaria. Spetta, invece, alla struttura sanitaria dimostrare che l’evento dannoso sia dipeso da causa a sé non imputabile, ovvero da una complicanza imprevedibile e inevitabile. È dunque ribadito lo spostamento dell’onere probatorio a carico della struttura, che non può limitarsi a mere contestazioni difensive, ma deve allegare circostanze idonee a integrare l’esimente.

Il ruolo della CTU nell’accertamento causale e colposo

La decisione attribuisce un peso determinante all’elaborato peritale, che ha escluso la natura inevitabile della lesione nervosa insorta a seguito dell’intervento.

Secondo i consulenti nominati, il decorso anatomico del nervo interessato non presentava varianti tali da giustificare un rischio intrinseco di lesione. La produzione del danno è stata quindi attribuita a difetti di tecnica operatoria, ritenuti riconducibili a condotta colposa. Il Giudice ha fatto proprie tali conclusioni, osservando come la struttura non avesse formulato rilievi tempestivi né offerto elementi tecnici idonei a contrastare l’impianto motivazionale della CTU. Si ribadisce, così, il valore dirimente della consulenza tecnica, che, ove congruamente motivata, costituisce la base essenziale per la decisione giudiziale.

Giudizio controfattuale e doppio ciclo causale

La decisione richiama sia pure implicitamente la struttura logica del giudizio controfattuale, nella misura in cui l’accertamento della responsabilità è stato ancorato alla verifica della prevedibilità ed evitabilità dell’evento. La CTU, infatti, ha escluso che la lesione nervosa potesse configurarsi come complicanza inevitabile, valorizzando il fatto che, in assenza di errori tecnici, l’esito dannoso non si sarebbe verificato.

In tale prospettiva, la pronuncia aderisce al modello del doppio ciclo causale, che impone di distinguere: da un lato, l’accertamento eziologico-naturalistico, volto a stabilire se la condotta sanitaria sia stata condizione necessaria dell’evento dannoso; dall’altro, la verifica giuridica della colpa, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità del rischio, secondo lo standard della diligenza professionale.

Il Tribunale ha dato rilievo ad entrambi i momenti: ha ricostruito il nesso causale in termini di condizione necessaria e, successivamente, ha escluso che la lesione potesse essere ascritta a fattori non imputabili, ritenendola invece riconducibile a difetti di tecnica operatoria. Ne deriva un’applicazione coerente dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che subordinano l’esclusione della colpa alla prova, da parte della struttura, che il danno costituisca conseguenza di una complicanza non prevedibile né prevenibile secondo la migliore scienza ed esperienza medica.

La liquidazione del danno non patrimoniale

Quanto al risarcimento, il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale sulla base delle tabelle milanesi, distinguendo tra danno biologico e danno morale, quest’ultimo escluso in difetto di prova specifica. La struttura sanitaria è stata quindi condannata al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali e delle spese di CTU.

Considerazioni conclusive

La sentenza si colloca nel contesto di una giurisprudenza ormai consolidata che: conferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria; ribadisce lo spostamento dell’onere probatorio sulla struttura, onerata della dimostrazione dell’inevitabilità della complicanza; valorizza la CTU come strumento essenziale per accertare la sussistenza della colpa medica e del nesso causale; aderisce all’orientamento che evita duplicazioni risarcitorie nella liquidazione del danno non patrimoniale. La pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma dell’approccio “realistico” della giurisprudenza di merito, volto a garantire effettività alla tutela del paziente senza sacrificare le esigenze di rigore probatorio che gravano sulla struttura sanitaria.

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